Cassazione Penale, Sentenza n. 33252/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2023 che ha rigettato la richiesta di ammissione a permesso premio presentata da Giuseppe Mastini. Il Tribunale aveva ritenuto preclusa la concessione del beneficio per cinque anni sulla base dell'art. 58 (58-quater), commi 5 e 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto Mastini, già autore di una evasione nel 2017, avrebbe commesso un altro reato doloso (evasione) nel settembre 2020, del quale il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie che allunga la preclusione a cinque anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari e ha rinviato al medesimo Tribunale per un nuovo esame dell'istanza di permesso premio, libero nel suo esito ma eliminando il vizio di diritto riscontrato. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse interpretato erroneamente la norma estendendo la preclusione quinquennale anche a fattispecie in cui il reato successivo non sia stato commesso "in costanza di evasione" o durante la fruizione del beneficio; invece la più severa preclusione quinquennale opera solo quando il delitto punibile con pena massima almeno triennale sia stato commesso in costanza della situazione di evasione o durante la fruizione del permesso/strumento alternativo.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 58-quater
"l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione... non possono essere concessi... per un periodo di cinque anni... nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione"
I commi 1 e 3 disciplinano una preclusione triennale per condotte punibili ai sensi dell'art.385 c.p.; i commi 5 e 7 estendono la preclusione a cinque anni per i soggetti "ostativi" ma soltanto se il nuovo delitto (con pena massima almeno triennale) sia stato commesso in costanza di evasione o durante la fruizione del beneficio. Non basta la mera successione cronologica del reato.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30, comma 3
"il ritardo nel rientro dal permesso premio è punito, se contenuto entro le dodici ore, in via meramente disciplinare"
Un ritardo nel rientro entro 12 ore configura, secondo la norma, una violazione disciplinare e non il reato di evasione; pertanto non può essere automaticamente usato per attivare la preclusione penitenziaria più grave.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis
Definisce il catalogo dei reati c.d. "ostativi"; la norma richiamata dall'art.58-quater individua i destinatari delle preclusioni più rigorose.
Dispone il reato di evasione; la sua sussistenza importa l'applicabilità della preclusione triennale ex art.58-quater commi 1 e 3, ma ai fini della preclusione quinquennale occorre che altro reato, con certe caratteristiche, sia commesso in costanza di evasione o durante fruizione del beneficio.
Massime di principio
- Per applicare la preclusione quinquennale prevista dai commi 5 e 7 dell'art.58-quater la condotta successiva deve essere commessa "in costanza di evasione" o "durante" la fruizione del lavoro esterno/permesso/ misura alternativa: non è sufficiente la mera successione cronologica di reati.
- La commissione di evasione integra la preclusione triennale ex commi 1 e 3 dell'art.58-quater; la maggiorazione a cinque anni è subordinata a un nesso temporale/causale tra la condizione di libertà (evasione o fruizione) e il delitto successivo con pena massima almeno triennale.
- Il ritardo nel rientro dal permesso premio entro dodici ore è di regola una violazione disciplinare e non configurante immediatamente il reato di evasione; occorre valutare la durata e la natura del comportamento (oltre le 12 ore può integrarsi evasione).
- In caso di dubbio interpretativo sulla sussistenza della preclusione più grave il giudice deve verificare fattualmente se il reato è stato commesso durante la condizione di evasione o fruizione del beneficio; un'errata interpretazione di tale requisito può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Nel riesame il Tribunale deve distinguere tra la soglia applicabile (3 anni di preclusione per evasioni in generale) e la soglia estesa (5 anni) solo quando ricorrano espressamente i presupposti temporali e materiali stabiliti dalla norma.
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