Cassazione Penale, Sentenza n. 1798/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 628 c.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione per non aver valutato l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/13.05.2024; 2) violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione per non aver valutato la sussistenza di cause di non punibilità. Inoltre il ricorrente censurava la sentenza di appello resa con concordato in sede di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo ha ritenuto precluso il sindacato perché l'imputato, con il concordato in appello, aveva rinunciato a tutti gli altri motivi di appello eccetto quello relativo al bilanciamento attenuanti/aggravanti: per i concordati in appello sono ammessi in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e a eventuali difformità della pronuncia. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la modifica normativa introdotta dalla sentenza costituzionale (pubblicata il 15/05/2024 ed entrata in vigore il 16/05/2024) era già vigente all'udienza del 22/05/2024, ma l'imputato non aveva sollevato la questione in appello né aveva revocato l'accordo; pertanto la rilevazione dell'attenuante costituisce questione di merito non proponibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende oltre alle somme indicate in dispositivo.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di rapina, oggetto della qualificazione contestata; la censura riguardava la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità in relazione a tale articolo
Attenuante richiamata nella decisione di merito (già valutata in prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva); la questione era se la nuova estensione dell'attenuante per la rapina dovesse incidere sulla pronuncia
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024
pubblicata sulla G.U. del 15/05/2024, n. 20, entra in vigore il 16/05/2024
Ha esteso l'attenuante della lieve entità anche al reato di rapina; la Corte di cassazione ha ricordato che, pur essendo la modifica normativa vigente prima dell'udienza d'appello, la sua applicazione doveva essere sollevata dalla parte in sede di appello
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto che le questioni di questo tipo non possono essere riproposte in Cassazione se precluse dalla rinuncia operata con il concordato in appello
Regola il concordato in appello: in Cassazione sono ammissibili i motivi relativi alla formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice
art. 136 Cost.
Stabilisce le regole di entrata in vigore delle norme costituzionali; richiamato per precisare la data di efficacia della pronuncia della Corte costituzionale
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella fase istruttoria per indicare che il giudizio è stato trattato per scritti
Consente la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) la Cassazione è limitata: è ammissibile solo impugnare aspetti relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e a pronunce difformi; questioni di merito o di qualificazione del fatto rinunciate in appello sono precluse.
- Se l'imputato ha rinunciato in appello a determinati motivi, non può proporli per la prima volta in Cassazione; la rinuncia interrompe la devoluzione al grado successivo.
- Una modifica normativa sopravvenuta (o una pronuncia costituzionale avente efficacia immediata) deve essere fatta valere tempestivamente: se la norma è già vigente al momento dell'udienza d'appello, la parte deve sollevarne l'applicazione in appello; non è normalmente consentito invocarla per la prima volta in Cassazione come motivo di ammissibilità.
- Il giudice di legittimità distingue tra questioni di diritto attinenti alla formazione del concordato e questioni di merito; le seconde restano sottratte al sindacato se non sono state preservate nelle fasi precedenti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, valutati profili di colpa dell'impugnazione.
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