Cassazione Penale, Sentenza n. 38738/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per furto di energia elettrica (art. 624 c.p. con aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2) per avere effettuato un allaccio diretto alla rete pubblica. In appello la condanna era stata riformata con prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e rideterminazione della pena. In Cassazione la difesa ha dedotto (i) violazione dell'art. 178 c.p.p. per mancata valutazione delle conclusioni depositate e (ii) erronea applicazione della legge penale in relazione al d.lgs. n.150/2022, poiché il delitto, a seguito della modifica normativa, è divenuto perseguibile a querela e non d'ufficio, e non risultava alcuna querela ai fini della prosecuzione dell'azione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato: il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (entrato in vigore il 30/12/2022) ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo il reato perseguibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni. Non risultando depositata alcuna querela, accertato dopo formale interlocuzione con la Procura di Catanzaro, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita. Il primo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 624, comma 3 modificato dal d.lgs. n.150/2022
La norma, come modificata dal d.lgs. n.150/2022, ha reso il delitto di furto di energia elettrica procedibile a querela della persona offesa, con le eccezioni previste dallo stesso comma
Prevede l'aggravante per aver commesso il fatto con violenza sulle cose; valutata in sede di merito ma non sufficiente a mantenere la procedibilità d'ufficio dopo la riforma, salvo le eccezioni espressamente previste
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
entrato in vigore il 30/12/2022; ha modificato l'art. 624 c.p.
Ha cambiato la procedibilità del reato da d'ufficio a perseguibile a querela, influendo sui procedimenti pendenti dopo l'entrata in vigore
Individua i termini/transizioni rilevanti per l'applicazione della riforma e per la presentazione della querela necessaria alla prosecuzione dell'azione penale
Richiamata dalla difesa per la presunta mancata valutazione delle conclusioni difensive da parte della Corte d'appello; tale motivo è stato però ritenuto assorbito alla luce dell'annullamento per difetto di querela
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) il delitto di furto di energia elettrica è procedibile a querela: se non è stata presentata querela, l'azione penale non può essere proseguita salvo che non ricorra una delle eccezioni previste dalla norma.
- Il pubblico ministero e il giudice devono verificare d'ufficio la sussistenza della querela quando la procedibilità del reato è condizionata a essa; in mancanza vige l'improcedibilità (annullamento senza rinvio) e non è possibile continuare il processo.
- Le eccezioni che mantengono la procedibilità d'ufficio (es. incapacità della persona offesa, o le specifiche circostanze indicate nel nuovo disposto) devono essere concretamente accertate e dichiarate per evitare l'improcedibilità.
- Difetti processuali lamentati (es. mancata valutazione di istanze difensive) possono risultare assorbiti se una questione sostanziale di diritto (come la carenza di querela) determina comunque l'annullamento della sentenza e l'impossibilità di proseguire l'azione penale.
- La riforma procedurale entrata in vigore può trovare applicazione nei procedimenti pendenti quando produce effetti sul regime di procedibilità; occorre quindi valutare temporalmente l'applicabilità della nuova disciplina.
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