Cassazione Penale, Ordinanza n. 23555/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero solo a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, già apprezzate in modo non illogico dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso si denunciavano formalmente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato e alla sussistenza dell'elemento psicologico, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto integrata la condotta di evasione sulla base delle dichiarazioni degli agenti che avevano eseguito il controllo, non avevano rinvenuto l'imputato nell'abitazione e avevano svolto ulteriori ricerche senza esito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione; la Corte ribadisce che il reato è integrato quando il soggetto sottoposto a limitazione della libertà personale non viene rinvenuto nel luogo in cui doveva trovarsi, sulla base di una motivazione di merito non illogica e fondata sulle dichiarazioni degli operanti e sugli esiti delle ricerche.
Base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate in modo logico dai giudici di merito.
- In tema di evasione, è sufficiente una motivazione che valorizzi le dichiarazioni degli operanti e l'assenza dell'imputato dal luogo di detenzione domiciliare o di restrizione, specie se accompagnata dall'esito negativo delle ricerche.
- La censura sull'elemento soggettivo non può essere veicolo per contestare nuovamente l'apprezzamento probatorio compiuto nei gradi di merito quando tale apprezzamento non presenti illogicità manifeste.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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