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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Viterbo per il reato di omicidio (artt. 575 e 577 nn. 1 e 3 c.p.). La difesa censura: insufficienza e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi, contestando l'interpretazione delle chat e delle intercettazioni; carenza della valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.); illogicità nell'escludere la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico (artt. 275 e 275-bis c.p.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile preliminarmente per difetto di regolarità del deposito telematico: l'atto è stato inviato ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal provvedimento DGSIA; non sono state seguite le uniche modalità ammesse (PEC indicata o deposito personale). La Corte, comunque, osserva che le censure di merito erano generiche e manifestamente infondate; ritiene la motivazione del giudice di merito logica e coerente nella valutazione delle chat, delle intercettazioni e del movente, e adeguata la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e inquinamento probatorio, coinvolgimento di altri soggetti ignoti). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: omicidio. La Corte non entra nel merito della colpevolezza, ma la norma è quella di riferimento per l'imputazione.

  • art. 577 nn. 1 e 3 cod. pen.

    Aggravanti o circostanze connesse all'omicidio contestato; utilizzate per qualificare il reato contestato all'indagata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nelle censure sulla motivazione; la Corte considera le critiche come contestazioni di fatto non idonee in cassazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari.

  • artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la necessità e la graduazione delle misure cautelari e la presunzione relativa. La Corte ha ritenuto legittima la scelta della custodia in carcere per il concreto rischio di recidiva e di inquinamento probatorio non fronteggiabile con domiciliari o braccialetto.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità di impugnazione presso la cancelleria che ha emesso il provvedimento; richiamata per affermare l'obbligo di rispettare le modalità telematiche previste.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Rimanda alle modalità del deposito telematico previste dall'art. 111-bis; la Corte sottolinea che il deposito deve avvenire tramite l'indirizzo PEC indicato dal DGSIA o tramite deposito personale.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito telematico degli atti. La Corte interpreta la norma come tassativa: uso dell'indirizzo PEC indicato nel provvedimento DGSIA o deposito personale, in mancanza inammissibilità.

  • art. 87-bis D.Lgs. 150/2022

    Norma richiamata in relazione al provvedimento del direttore del DGSIA che indica l'indirizzo PEC per gli uffici giudiziari; la Corte ritiene vincolante l'indirizzo indicato.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da colpa. La Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 valutando profili di colpa.

Massime di principio

  • Il deposito telematico è tassativo: l'impugnazione deve pervenire all'indirizzo PEC indicato nel provvedimento DGSIA o essere effettuata con deposito personale; l'invio a PEC diversa determina inammissibilità indipendentemente dal contenuto dell'atto.
  • La Corte di Cassazione non è sede di riconsiderazione libera dei fatti: le valutazioni probatorie sulle chat e sulle intercettazioni sono riservate al giudice di merito e possono essere sindacate in cassazione solo se emerge un travisamento della prova evidente e decisivo.
  • Le censure generiche sulla logica o completezza della motivazione sono inammissibili; l'impugnante deve indicare con precisione il vizio motivazionale o il travisamento probatorio.
  • Per l'applicazione della custodia cautelare in carcere la giurisprudenza ammette la misura se sussistono fondati elementi di pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio, in particolare quando sono coinvolti più soggetti e permangono rischi legati alla struttura del reato; in tali ipotesi gli arresti domiciliari anche con braccialetto possono essere ritenuti inidonei.
  • Quando si impugnano provvedimenti cautelari basati su conversazioni e intercettazioni, occorre concentrarsi su errori formali, travisamento specifico della prova o violazioni di legge procedurale; mere proposte alternative di interpretazione del contenuto restano, di norma, inidonee in sede di legittimità.

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