Cassazione Civile, Ordinanza n. 33450/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2014, con i quali venivano recuperate maggiori imposte sulla base di una determinazione di maggior reddito nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi soci. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma in appello la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania risultava internamente contraddittoria: nella motivazione il giudice di appello affermava la fondatezza delle ragioni dell’Ufficio, la legittimità dell’atto impugnato e la necessità di confermarlo integralmente; nel dispositivo, invece, rigettava l’appello dell’Agenzia e condannava gli appellanti alle spese. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 156 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando motivazione apparente e contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il contrasto tra motivazione e dispositivo è causa di nullità quando impedisce di individuare con certezza la statuizione del giudice e non è risolvibile come semplice errore materiale tramite correzione; nel caso concreto la divergenza tra motivazione e dispositivo non era emendabile senza un’indagine ricostruttiva del pensiero decisorio. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere conoscibile il contenuto della decisione; la carenza o l'apparenza della motivazione può integrare nullità.
Nel processo tributario il provvedimento deve essere assistito da motivazione e il contrasto tra motivazione e dispositivo può determinare nullità della sentenza.
La nullità ricorre quando la pronuncia non consente di individuare la statuizione del giudice; il vizio non è sanabile se il contrasto tra motivazione e dispositivo è insanabile.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è denunciabile come nullità della sentenza.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando, considerata nel suo complesso, la decisione non consente di individuare con certezza il contenuto della statuizione giudiziale.
- Se la divergenza tra motivazione e dispositivo è soltanto il frutto di una svista materiale percepibile ictu oculi, il rimedio è la correzione dell’errore materiale e non l’impugnazione per nullità.
- Quando il contrasto è insanabile e non emendabile senza una ricostruzione del pensiero del giudice, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. e va cassata.
- Nel processo tributario il vizio di motivazione apparente o il contrasto radicale tra ragioni e dispositivo integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
Come è indicizzato
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