Cassazione Civile, Ordinanza n. 18856/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore campeggio)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo a una piazzola in campeggio, sulla quale era collocata una struttura indicata dal ricorrente come casa mobile. L'occupante aveva chiesto che fosse accertata la natura di casa mobile del bene e regolarizzata la sua posizione all'interno del campeggio; aveva inoltre chiesto di poter vendere il bene a terzi e che, qualificato il manufatto come casa mobile e non bungalow, gli fosse applicata la tariffa prevista per le case mobili. La società gestrice aveva contestato le domande e proposto domanda riconvenzionale risarcitoria. In primo grado il giudice aveva rigettato le domande dell'occupante e lo aveva condannato al risarcimento del danno per ritardata riconsegna della piazzola e al rilascio della stessa. In appello la condanna era stata confermata e, in parte, modificata con la liquidazione degli interessi dalla scadenza di ciascuna annualità di corrispettivo fino al saldo. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1223 e 1591 c.c. per avere la corte territoriale determinato il danno da ritardata restituzione della piazzola includendo voci della tariffa stagionale che, a suo dire, riguardavano servizi non utilizzati o non richiesti, sostenendo che il risarcimento avrebbe dovuto limitarsi alla sola quota fissa per occupazione della piazzola; con il secondo motivo deduceva violazione della disciplina IVA, lamentando che nella base di calcolo del danno fosse stata ricompresa anche l'imposta detraibile dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto un difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il ricorso non esponeva adeguatamente il contenuto degli atti di causa e non consentiva di ricostruire con precisione la fattispecie processuale e sostanziale. Ha poi osservato che il primo motivo, pur formalmente incardinato su norme di diritto, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e del danno, quindi si risolveva in una censura fattuale non ammissibile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto non esaminabile per effetto della stessa carenza di autosufficienza; inoltre, la Corte ha rilevato che non era possibile affermare con certezza che l'IVA fosse stata effettivamente inclusa nella quantificazione del danno, e che la doglianza non poteva essere riqualificata come violazione dell'art. 112 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non si era difesa; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo sufficiente a consentire la comprensione della controversia; la mancanza di tale esposizione determina inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per richiedere una diversa ricostruzione del fatto o del danno, che restano profili riservati al giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare la quantificazione del danno contrattuale, ma la Corte non entra nel merito per la preclusione processuale.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla responsabilità del conduttore per ritardata restituzione della cosa locata; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente fattuale.
La censura non è stata ritenuta riconducibile a violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sufficientemente chiara e completa dei fatti di causa e degli atti rilevanti, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza dover integrare autonomamente il quadro fattuale.
- La deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o di ricostruzione alternativa dei fatti; quando la censura investe il contenuto concreto della prestazione o del danno, essa è inammissibile se mira a una nuova valutazione fattuale.
- Il giudice di legittimità non può esaminare doglianze che presuppongono un accertamento fattuale non chiaramente desumibile dagli atti o dalla sentenza impugnata, soprattutto quando il ricorso non soddisfa il requisito di autosufficienza.
- La censura sulla quantificazione del danno deve confrontarsi con l'accertamento di merito già compiuto; in cassazione non è consentito selezionare singole voci economiche sostenendo in astratto che altre non dovessero essere considerate, se ciò implica una diversa lettura dei fatti di causa.
- La prospettazione di un errore sulla inclusione dell'IVA nel danno risarcibile richiede una chiara allegazione del contenuto della decisione impugnata; in difetto, la doglianza non è scrutinabile in sede di legittimità.
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