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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36729/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità di Piano per violenza privata (art. 610 c.p.) e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) errata applicazione della legge e vizio motivazionale per mancata correlazione tra accusa e sentenza (sostiene che la Corte ha ritenuto un "fatto nuovo" e che le condotte sarebbero state finalizzate all'identificazione della vittima anziché a costringerla a tollerare un pestaggio; inoltre le condotte violente sarebbero riconducibili a percosse/lesioni non procedibili in assenza di querela); 2) vizio motivazionale e travisamento in ordine alla falsità ideologica, sostenendo che il trauma alla caviglia dell'agente era accidentale e non conseguenza dell'aggressione, come dimostrerebbero le videocamere; 3) violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio", con censure generiche sulla motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: i giudici di merito avevano correttamente qualificato i fatti e motivato la decisione riguardo alla violenza privata e alla falsità ideologica, la censura sul "fatto nuovo" non ha evidenziato violazione dell'art. 521 c.p.p. né lesione dei diritti della difesa, e le doglianze che miravano a una rivalutazione delle prove sono improperie non sindacabili in sede di legittimità salvo specifici travisamenti non dimostrati. Il terzo motivo è stato dichiarato generico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Il reato richiede una violenza o minaccia diretta a costringere la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa di diverso dall'atto violento stesso; la mera violenza che costituisce l'evento naturale (pati) non configura l'art. 610 se non è finalizzata a ottenere un ulteriore effetto di costrizione

  • art. 476 comma 2 cod. pen.

    art. 476 comma 2 cod. pen.

    Riferita come aggravante la cui sussistenza era stata esclusa in sede di merito (la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante)

  • art. 479 cod. pen.

    La falsità ideologica del pubblico ufficiale è stata ritenuta in relazione a indicazioni false nella relazione di servizio finalizzate a occultare la propria responsabilità penale

  • art. 61 comma 2 n. 9 cod. pen.

    art. 61 comma 2 n. 9 cod. pen.

    Aggravante richiamata nella imputazione originaria (menzionata nel capo d'imputazione relativo all'art. 610) ma valutata nel contesto della ricostruzione fattuale

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; richiamata come criterio formale di presentazione del ricorso

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di introdurre nel giudizio di legittimità un "fatto nuovo" non contestato nell'imputazione; la Corte ha ritenuto che le precisazioni dell'appello non abbiano introdotto fatti nuovi o leso i diritti della difesa

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    art. 111 Cost.; art. 6 Convenzione EDU

    Richiamati nel contesto del principio del giusto processo e del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia processuale denunciata dal ricorrente

Massime di principio

  • Per configurare il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) la violenza deve essere strumentale a costringere la vittima a compiere, tollerare o omettere qualcosa di diverso dall'atto violento stesso; se la violenza è l'evento terminale (il 'pati') può trattarsi invece di percosse/lesioni.
  • In cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione globale delle prove: i rilievi che si limitano a prospettare alternative interpretative delle stesse risultanze processuali sono inammissibili, salvo dimostrazione puntuale di travisamento della prova o di utilizzo di elementi estranei al processo.
  • Le contestazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti richiedono che il ricorrente indichi con precisione in quale modo la motivazione sia illogica o incongruente; censure generiche sul punto saranno dichiarate inammissibili.
  • La denuncia di introduzione di un "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 521 c.p.p. richiede che il cambiamento sia tale da aver effettivamente limitato i diritti della difesa; precisazioni interpretative basate sulle stesse emergenze processuali non costituiscono automaticamente vizio procedurale.
  • In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, occorre dimostrare che il documento/processo interno contiene dichiarazioni consapevolmente false e rese per occultare responsabilità penali; l'esistenza di filmati o prove alternative deve essere specificamente valorizzata e non può essere invocata genericamente in cassazione per ottenere la riconsiderazione del fatto.

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