Sentenza n. 139/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 198, con il quale è stata dichiarata la decadenza della società ricorrente dall’accreditamento istituzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale che ha dichiarato la decadenza dall'accreditamento istituzionale per tardiva presentazione dell'istanza di rinnovo
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La società, accreditata dal 2020 per la branca specialistica ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa, aveva impugnato il precedente diniego di rinnovo fondato sulla presentazione tardiva dell'istanza e aveva ottenuto una tutela cautelare che sospendeva il diniego, rilevando, in via sommaria, la natura ordinatoria e non perentoria del termine per chiedere il rinnovo. In sede di riedizione del potere, il Commissario ad acta ha invece adottato un nuovo decreto dichiarando la decadenza ex lege dall'accreditamento, sul presupposto che l'istanza fosse stata presentata oltre il termine triennale di efficacia. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione dell'ordinanza cautelare precedente e della sua interpretazione del quadro normativo; violazione dell'art. 11, comma 7, l.r. Calabria n. 24/2008, ritenuto non idoneo a stabilire un termine perentorio; violazione dell'art. 14-bis della medesima legge regionale, concernente la proroga legale dell'efficacia dell'accreditamento; eccesso di potere per omessa considerazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale e della mancata riduzione programmatoria del fabbisogno di medicina fisica e riabilitativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'ordinanza cautelare n. 105 del 2025, ritenendolo prioritario e assorbente. L'amministrazione era tenuta a conformarsi al comando interinale, che, fino alla pronuncia di merito, produceva effetti conformativi sulla riedizione del potere. Poiché l'ordinanza aveva indicato come non perentorio, ma ordinatorio, il termine previsto dall'art. 11, comma 7, l.r. Calabria n. 24/2008, l'Ufficio commissariale avrebbe dovuto esaminare nel merito la sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento, anziché dichiarare la decadenza per tardività. Il giudice ha precisato che ciò valeva indipendentemente dalla correttezza sostanziale dell'interpretazione normativa contenuta nell'ordinanza, non impugnata dall'amministrazione. La violazione del comando cautelare determina, secondo il richiamato orientamento, annullabilità per violazione di legge e non nullità. Il decreto è stato pertanto annullato senza esaminare gli ulteriori motivi. Il Commissario ad acta è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omesso preavviso di rigetto, ma il motivo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 11, comma 7, l.r. Calabria 18 luglio 2008, n. 24
Il termine ordinario per la richiesta di rinnovo dell'accreditamento è stato qualificato, ai fini della riedizione del potere, come non perentorio ma ordinatorio, in conformità all'ordinanza cautelare precedente.
art. 14-bis l.r. Calabria 18 luglio 2008, n. 24
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla proroga legale dell'efficacia dell'accreditamento; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al comando contenuto in un'ordinanza cautelare interinale fino a quando una sentenza di merito non faccia venir meno la misura e stabilisca le regole definitive dell'azione amministrativa.
- Quando un'ordinanza cautelare sospende un provvedimento e consente il riesercizio del potere sulla base di una determinata regola interpretativa, la riedizione del potere deve rispettare tale regola, anche se l'amministrazione ne contesta la correttezza sostanziale; essa deve utilizzare gli strumenti processuali di impugnazione cautelare per sottrarsi agli effetti conformativi dell'ordinanza.
- La violazione del comando conformativo di un'ordinanza cautelare, se tempestivamente dedotta nel giudizio di impugnazione, comporta l'annullabilità del provvedimento successivo per violazione di legge, non la sua nullità.
- Qualora il giudice cautelare abbia ritenuto ordinatorio e non perentorio il termine per presentare una domanda di rinnovo, l'amministrazione, nella riedizione del potere, deve esaminare nel merito la sussistenza degli altri requisiti sostanziali, senza dichiarare la decadenza esclusivamente per tardività.
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