Cassazione Penale, Ordinanza n. 24591/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione del rigetto processuale è stata la manifesta infondatezza del motivo relativo alle attenuanti generiche, poiché la sentenza di merito conteneva una motivazione ritenuta congrua e sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18/11/2025. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non le avesse riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche con un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso concreto la Corte di appello aveva evidenziato la genericità della richiesta e, soprattutto, l'assenza di segnali di resipiscenza, volontà di emenda e impegno risarcitorio o almeno conciliativo verso la persona offesa.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama in modo congruo gli elementi decisivi o rilevanti, valorizzando anche l'assenza di resipiscenza, di volontà di emenda e di condotte riparatorie o conciliative.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica su ogni profilo soggettivo o oggettivo della vicenda: è sufficiente che il giudice di merito individui in modo congruo gli elementi ritenuti ostativi al beneficio.
- La genericità della richiesta difensiva in appello può essere valorizzata dal giudice di merito nel negare le attenuanti generiche, se accompagnata da una motivazione autonoma e non apparente.
- La mancanza di segnali di resipiscenza, di volontà di emenda e di iniziative risarcitorie o conciliative verso la persona offesa costituisce ragione idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.
- Il ricorso per cassazione che si risolva in una contestazione meramente assertiva del diniego delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
Come è indicizzato
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