Cassazione Penale, Sentenza n. 40920/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il consorzio ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. Due i motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa per mancata ostensione delle intercettazioni richiamate nell'informativa prefettizia e nelle informative di PG, dalle quali si dedurrebbe la qualità di prestanome dell'avv. Simona Luberto e il ruolo dominante di Pasquale Capriglione; la Corte d'appello avrebbe disposto rinvii per acquisire tali captazioni ma poi deciso nel merito solo dopo aver verificato l'impossibilità di ottenerle; (2) errata valutazione della non occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa: il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle misure di "self cleaning" adottate e del fatto che le perquisizioni menzionate riguardavano Capriglione ma non la Luberto né il consorzio, quindi non sussisterebbero elementi sufficienti per escludere la possibilità di riallineamento dell'impresa al contesto economico sano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata ostensione delle intercettazioni perché i contenuti captativi erano stati analiticamente riportati e motivati nel provvedimento impugnato (richiamando l'interdittiva prefettizia e le informative di polizia giudiziaria), soddisfacendo le esigenze difensive senza che il ricorso dimostrasse un concreto pregiudizio. Quanto alla prognosi di riallineamento, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la sostituzione formale degli amministratori era insufficiente a interrompere la continuità operativa con il precedente consorzio collegato al clan (rilievo di proiezione imprenditoriale del clan Zagaria), consolidando un quadro di condizionamento camorristico non eliminato. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina il controllo giudiziario (anche volontario) per infiltrazioni mafiose: presupposto è l'occasionalità dell'infiltrazione e la prognosi favorevole di riallineamento; consente misure di vigilanza e prescrittive piuttosto che ablative quando l'infiltrazione non sia pervasiva.
Prevede l'amministrazione giudiziaria per i casi di penetrante condizionamento mafioso o collusione stabile: misura più severa rispetto al controllo quando l'azienda è stabilmente assoggettata o esiste rapporto di cointeressenza.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Principali censure di legittimità adottate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate nel merito e sul piano della motivazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma evocata in relazione alle modalità di utilizzazione di atti e fonti di prova; la Corte ha ritenuto che la puntuale riferibilità delle captazioni nel provvedimento impugnato abbia soddisfatto le esigenze difensive.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda gli atti che devono essere comunicati alle parti; la Corte ha ritenuto che l'analitica indicazione dei contenuti intercettivi nel decreto abbia reso superflua l'ostensione integrale per la difesa nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Diritto alla difesa invocato dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che tale diritto non fosse leso perché il provvedimento conteneva riferimenti e motivazioni sufficienti a consentire l'esercizio della difesa.
Richiamate in tema di limiti del sindacato in cassazione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o motivazione inesistente o meramente apparente; la Corte sottolinea che non è consentito un riesame libero del merito, salvo manifesta illogicità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti nella presentazione dei motivi e nell'enunciazione, delimita l'ambito di doglianza in cassazione; la Corte ha motivato la decisione entro i limiti procedurali richiesti.
Massime di principio
- La misura di controllo giudiziario (art. 34-bis) è applicabile solo se l'infiltrazione mafiosa appare occasionale e la prognosi di riallineamento dell'impresa è favorevole; per infiltrazioni più radicate si ricorre all'amministrazione giudiziaria (art. 34).
- La mera sostituzione formale degli amministratori non è in sé sufficiente a dimostrare l'eliminazione del condizionamento mafioso quando permangono elementi di continuità operativa o collegamenti sostanziali con soggetti considerati dominanti.
- Il giudice può ritenere adeguata la tutela del diritto di difesa anche tramite il puntuale richiamo e la riproduzione analitica dei contenuti di intercettazioni nel provvedimento motivato; l'ostensione integrale non è sempre necessaria se non viene dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
- Le informative prefettizie e di polizia giudiziaria, se dettagliate e richiamate nel provvedimento motivato, possono costituire base probatoria valida per misure di prevenzione, purché la motivazione ne renda chiari i contenuti e le ragioni di valutazione.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato a questioni di legge e alla presenza/assenza di motivazione effettiva: le valutazioni prognostiche e di fatto operate dal giudice di merito sono difficilmente ribaltabili se adeguatamente motivate.
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