Cassazione Penale, Sentenza n. 42273/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo del terreno sito in Castelvolturno intestato formalmente alla ricorrente ma ritenuto fittiziamente di proprietà, in quanto riconducibile al convivente Flavio Di Lorenzo (già condannato, con sentenza non definitiva, per illecito di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90). Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata citazione della Iadonisi quale terzo interessato nel giudizio di cognizione, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., e sosteneva che la richiesta riguardava la revoca del sequestro preventivo e non la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione relativo alla confisca costituisca una mera irregolarità e non giustifichi la revoca del sequestro preventivo, posto che le garanzie previste dall'art. 178 c.p.p. sono riservate alle parti processuali e il terzo, se non citato, non ha facoltà di costituirsi. La Corte ha inoltre confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto dell'appello cautelare, osservando l'assenza di elementi nuovi rispetto al riesame e l'esistenza di un precedente rigetto in Cassazione che aveva formato giudicato cautelare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma penale che disciplina il delitto connesso agli stupefacenti; citata per indicare la condanna (non definitiva) del convivente, elemento fattuale rilevante per il sequestro del bene.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992
art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992
Riferimento alla disciplina della confisca; la Corte ricorda che la mancata citazione del terzo nell'azione di cognizione relativa alla confisca integra mera irregolarità, non idonea a travolgere il sequestro preventivo.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la citazione del terzo interessato nei procedimenti di cognizione inerenti misure ablative; la Corte ha ritenuto che la sua omissione costituisca irregolarità non rilevante ai fini della revoca del sequestro preventivo.
Stabilisce le garanzie processuali riservate alle parti; la Corte ne trae la conseguenza che tali garanzie non si estendono al terzo non citato, il quale non può costituirsi automaticamente nel giudizio di cognizione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021
Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui la mancata citazione del terzo interessato nella fase di cognizione della confisca costituisce mera irregolarità e non legittima la revoca del sequestro preventivo.
Massime di principio
- La mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione relativo alla confisca è, di regola, una irregolarità non sufficiente a determinare la revoca del sequestro preventivo del bene.
- Le garanzie processuali dell'art. 178 c.p.p. sono riservate alle parti; un terzo non citato non acquisisce automaticamente la posizione processuale necessaria per ottenere la revoca di misure cautelari o ablative.
- Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo è necessario dimostrare vizi o fatti rilevanti che incidano direttamente sulla legittimità o sull'attualità delle esigenze cautelari (elementi di novità rispetto alle precedenti statuizioni), non limitarsi a contestare irregolarità formali relative a un diverso procedimento (es. quello di confisca).
- Quando esiste già un precedente rigetto del dissequestro da parte della Cassazione o si è formato un giudicato cautelare, la soglia per ottenere la revoca cautelare si alza: è richiesta l'emersione di nuovi elementi concreti e significativi.
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