Cassazione Penale, Sentenza n. 8238/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 24/10/2024 con cui il GIP, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p. fra più sentenze irrevocabili (punti 1-8 del provvedimento). La difesa ha contestato che il GIP abbia sottovalutato la correlazione fra i reati, in particolare le condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) indicate ai punti 4 e 6, affermando che tali condanne attestavano un progetto criminoso unitario che imponeva il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza della valutazione del GIP con riferimento alle sentenze indicate ai punti 1, 2, 3, 5, 7 e 8, ritenendo i reati tra loro eterogenei e commessi in un arco temporale troppo ampio per ricondurli a un unico programma criminoso. Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego della continuazione per i reati indicati ai punti 4 e 6, ritenendo che il GIP non avesse fornito un'argomentazione analitica sufficiente rispetto all'evoluzione strutturale delle consorterie camorristiche e al ruolo associativo del ricorrente; la Cassazione ha rinviato per nuovo giudizio al GIP di Napoli sul solo punto relativo ai reati 4 e 6. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Strumento processuale invocato in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione fra più sentenze irrevocabili; la Corte richiede motivazione analitica per il rifiuto.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola la continuazione (unico programma criminoso) e il regime sanzionatorio connesso; va applicata solo se i reati fanno parte di un progetto unitario originariamente progettato.
Configurazione del reato associativo di tipo mafioso rilevante per valutare l'unità del disegno criminoso e la possibile continuità fra condotte associative nel medesimo ambito territoriale.
art. 575 e art. 629 cod. pen.
Esempi di reati (omicidio, rapina) qualificati come eterogenei nelle pronunce impugnate e considerati dal GIP per escludere l'unitarietà esecutiva.
legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14
art. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497
Norme richiamate nel provvedimento come riferimenti a specifiche fattispecie o circostanze contestuali alle condotte considerate.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 - Daniele; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009 - Notaro; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 - Lombardo; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 - Bottari; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017 - Carpentieri)
varie pronunce della Corte di cassazione citate nella decisione
Principi consolidati: la continuazione richiede la dimostrazione di un programma criminoso preordinato e unitario; non è sufficiente il mero riferimento alla consuetudine o alla "concezione di vita" criminale; nei reati associativi va svolta indagine puntuale su natura, operatività e continuità dei sodalizi e sul ruolo del soggetto.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81, 2° comma c.p. e art. 671 c.p.p.) richiede la sussistenza di un unico programma criminoso originariamente preordinato: non basta la genericità di una "vita criminale" o la mera analogia tipologica dei reati.
- Fattori decisivi per il riconoscimento sono la preordinazione, l'identità di scopo e le caratteristiche strutturali essenziali delle condotte: tempo, luogo e persona devono indicare un progetto unitario, non solo episodico.
- Un ampio arco temporale e l'eterogeneità materiale delle condotte ostano al riconoscimento della continuazione, salvo che elementi specifici e analitici non dimostrino comunque l'unitarietà del disegno criminoso.
- Quando sono coinvolti reati associativi o di tipo mafioso, il giudice deve compiere un'analisi dettagliata della natura e dell'evoluzione organizzativa dei sodalizi e del ruolo svolto dall'imputato: non è sufficiente un giudizio assertivo sulla tipologia del reato.
- In sede esecutiva il diniego della continuazione deve essere motivato in modo espresso e analitico; la mera affermazione della mancata unità del progetto criminoso può essere annullata se priva di adeguata istruttoria e argomentazione.
- Per formulare valutazioni favorevoli alla continuazione occorrono prove e argomenti concreti che dimostrino la preesistenza di un piano criminoso unitario; presunzioni generiche o congetture processuali non sono sufficienti.
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