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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43732/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e liquidato un indennizzo pari a euro 215.067,84 per la custodia cautelare subita dal Nicosia dal 22/02/2017 al 21/08/2019 in relazione al reato contestato ex art. 416 bis c.p. (assoluzione pronunciata il 9/11/2021). Il ricorso censura la Corte distrettuale per avere confuso il giudizio di riparazione con il giudizio penale, avendo ripercorso pedissequamente le argomentazioni dell'assoluzione senza compiere la necessaria valutazione autonoma della sussistenza di dolo o colpa grave del detenuto che possa avere concorso alla applicazione della misura. Il Ministero richiede di tener conto di elementi ritenuti sintomatici di colpa o contiguità con ambienti criminali: le risultanze istruttorie citate nella sentenza assolutoria relative a incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli Nicosia e a traffico di stupefacenti e usura, le dichiarazioni di collaboratori, le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti e la sussistenza di misure di prevenzione e condanne per violazioni delle stesse. Contesta inoltre la quantificazione dell'indennizzo basata sul massimo giornaliero senza motivare la mancata diminuzione per la condotta processuale ed extraprocessuale dell'istante, invocando l'art. 315 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e completa della condotta dell'indagato ai fini della verifica di dolo o colpa grave, considerando elementi che, pur non sufficienti ai fini della condanna penale, possono essere rilevanti come concausa della misura cautelare. Ha censurato la pedissequa ripetizione delle argomentazioni della sentenza assolutoria e l'omissione di un esame complessivo delle condotte anteriori e successive alla misura, incluse violazioni di misure di prevenzione e frequentazioni con soggetti a rischio. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 416 bis codice penale

    Articolo che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso era il reato contestato ma la sentenza di merito ha assolto l'imputato. La Cassazione osserva che l'assoluzione non impedisce di valutare, in sede di riparazione, fatti rilevanti ai fini della colpa grave anche se non idonei alla condanna per associazione mafiosa

  • art. 314 codice di procedura penale

    Norma che regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che il diritto può essere escluso se la detenzione ha concorso per dolo o colpa grave dell'interessato, da valutare autonomamente dal giudizio penale

  • art. 315 codice di procedura penale

    Norma relativa alla liquidazione dell'indennizzo; il ricorrente ha contestato la quantificazione senza adeguata motivazione. La Corte ha ritenuto che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato la scelta del massimo giornaliero senza valutare la rilevanza della condotta dell'istante

  • art. 43 codice penale

    Citato implicitamente quale regola sulla nozione di colpa; la Corte richiama che la colpa ai fini della riparazione si valuta con riferimento alla definizione normativa e al concetto di negligenza macroscopica, imprudenza o violazione di norme

Massime di principio

  • L'assoluzione penale per il reato oggetto della custodia cautelare non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione deve svolgere un accertamento autonomo e completo sulla eventuale sussistenza di dolo o colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione della misura cautelare
  • In sede di riparazione è necessario considerare anche elementi che, pur non sufficienti per una condanna penale, possano dimostrare negligenza macroscopica, comportamenti volti a creare allarme sociale o condotte successive o anteriori alla misura che aumentino il coefficiente di responsabilità colposa
  • Il giudice deve motivare puntualmente perché considera o esclude la rilevanza probatoria di dichiarazioni di collaboratori, frequentazioni con soggetti pregiudicati, violazioni di misure di prevenzione e altri elementi extraprocessuali, valutandone l'effetto sinergico con la misura cautelare
  • Nella quantificazione dell'indennizzo occorre motivare la scelta del parametro giornaliero (massimo, medio o ridotto) tenendo conto della rilevanza della condotta processuale ed extraprocessuale dell'interessato; l'assenza di motivazione sulla riduzione o esclusione è motivo di censura
  • Per chi agisce in situazioni analoghe: non confondere i piani processuali, documentare e far emergere ogni elemento che possa dimostrare l'assenza di contributi colposi alla detenzione o, se si è parte resistente, produrre elementi che mostrino condotte che avrebbero potuto legittimare l'adozione della misura

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