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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19919/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla società contribuente relativa all'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e del mancato deposito, da parte di entrambe le parti, dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi del comma 13 della medesima disposizione, ponendo le spese a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento relativo a maggiori Irpeg e Irap per l'anno d'imposta 2003. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha presentato istanza di sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. n. 119 del 2018, depositando la documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento della prima rata. Non essendo stata presentata, entro il 31 dicembre 2020, alcuna istanza di trattazione ai sensi del comma 13 della stessa norma, né essendo intervenuto diniego della definizione, la causa è stata ritenuta estinta per effetto della disciplina della definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una parte aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e deposita la documentazione del perfezionamento della procedura, il giudizio resta soggetto alla disciplina estintiva prevista dalla stessa legge speciale.
  • Se entro il termine fissato dalla legge nessuna parte chiede la trattazione del processo e non risulta un diniego della definizione tempestivamente impugnato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per effetto automatico della norma.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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