Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha compensato le spese tra le due società e ha condannato entrambe le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente utente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale di Genova, resa in grado di appello avverso una decisione del Giudice di Pace, impugnata in Cassazione da una società gestrice del servizio idrico con sei motivi. Nel giudizio di legittimità si è costituita, con controricorso e ricorso incidentale, un'altra società del gruppo, mentre l'utente del servizio ha resistito con controricorso. Prima della decisione, il difensore di entrambe le società ha depositato atto di rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale.
Norme richiamate
richiamato come base per la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia/definizione del giudizio, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale determina l'estinzione del giudizio di cassazione, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti che hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, mentre le spese in favore della parte controricorrente seguono la soccombenza processuale derivante dalla definizione della lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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