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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12577/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 308.550 quale corrispettivo per la fornitura e il montaggio di elementi strutturali destinati alla costruzione di un capannone. La società ingiunta propose opposizione deducendo l’irregolarità/nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo eseguite sia presso la sede legale sia presso la sede operativa e sostenendo di non aver potuto proporre opposizione tempestiva. Il Tribunale ritenne le notifiche nulle ma dichiarò l’opposizione tardiva inammissibile per mancata prova, da parte dell’opponente, dell’impossibilità di conoscere tempestivamente il decreto. La Corte d’appello riformò invece la decisione: ritenne che le notifiche fossero nulle, che tale nullità avesse impedito la tempestiva conoscenza del decreto e quindi che l’opposizione tardiva fosse ammissibile ex art. 650 c.p.c.; nel merito accolse l’opposizione perché il creditore non aveva provato adeguatamente l’avvenuta consegna della merce e l’adempimento, a fronte dell’eccezione di inadempimento della controparte. Contro questa sentenza la società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 650 c.p.c. per avere ritenuto non perfezionate le notifiche e per avere ammesso l’opposizione tardiva; (2) omesso esame del fatto storico della sola sospensione parziale dell’attività lavorativa; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; (4) erronea valutazione della prova circa l’impossibilità per l’ingiunta di avere tempestiva conoscenza del decreto e di opporsi; (5) omesso esame del fatto storico della mancata contestazione della consegna del capannone e della merce, sostenendo che i documenti di trasporto dimostrassero l’adempimento. La resistente ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla validità delle notifiche e all’ammissibilità dell’opposizione tardiva, confermando il principio per cui, in caso di notifica nulla del decreto ingiuntivo, l’opposizione ex art. 650 c.p.c. è ammissibile solo se l’opponente prova che, a causa della nullità, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non ha potuto opporsi. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello sia sulla nullità delle notifiche sia sulla prova dell’impedimento concreto alla tempestiva opposizione, rilevando inoltre che il vizio di motivazione apparente non sussisteva. È stato anche dichiarato inammissibile il quinto motivo per genericità e difetto di autosufficienza. Conseguentemente, la sentenza di appello è rimasta ferma, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammissibile solo se l'ingiunto prova che la nullità o irregolarità della notificazione gli ha impedito di avere tempestiva conoscenza del decreto e di proporre opposizione tempestiva.

  • art. 145 c.p.c.

    La notifica a persona giuridica presso la sede è valida se il piego è consegnato a persone abilitate; in difetto, non è consentito perfezionare la notifica con le modalità equivalenti previste per altri destinatari o con il deposito presso l'ufficio postale.

  • art. 140 c.p.c.

    Le forme previste per l'irreperibilità o assenza non sono utilizzabili, per la notifica alla persona giuridica, in assenza dei presupposti specifici e nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'applicazione delle modalità di notificazione per destinatari irreperibili nei casi di notifica a persona giuridica effettuata presso la sede.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di motivazione apparente è inammissibile se la sentenza contiene una motivazione esistente e comprensibile, anche se non condivisa dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle risultanze documentali e della reperibilità della società destinataria.

  • art. 360 c.p.c.

    riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Gli avvisi di deposito presso l'ufficio postale non sono utilizzabili come modalità equivalente della notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti della persona giuridica, secondo il principio richiamato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la mera nullità della notificazione non basta: l'opponente deve dimostrare che, proprio per effetto di quella nullità, non ha acquisito tempestiva conoscenza del provvedimento e non ha potuto proporre opposizione nei termini.
  • La notifica a persona giuridica presso la sede è nulla, ma non inesistente, quando sia eseguita in modo difforme dalle forme di legge pur in presenza di un collegamento con il destinatario; solo la totale estraneità del luogo o del consegnatario può integrare inesistenza.
  • Quando il consegnatario dell'atto presso la sede si qualifica come soggetto abilitato alla ricezione, la regolarità della notificazione può essere superata dalla prova contraria della persona giuridica circa la totale mancanza di incarico o collegamento con essa.
  • Il vizio di motivazione censurabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre solo in presenza di anomalie motivazionali gravi e costituzionalmente rilevanti, non già per la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • In cassazione, la deduzione di un fatto storico asseritamente non contestato richiede specifica indicazione dell'atto processuale in cui tale fatto sarebbe stato allegato o considerato pacifico; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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