Cassazione Penale, Sentenza n. 24345/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di confisca che aveva investito vari beni mobili e immobili, l'impresa individuale "Acquaviva Nicoletta", la società "EdilDueMG Costruzioni s.r.l." e la somma di €20.000 sul libretto cointestato a Domenica Erica Manganelli. Denunciano errata applicazione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali: contestano la qualificazione di Giuseppe Manganelli come soggetto di pericolosità specifica/qualificata, la perimetrazione temporale della pericolosità (con riferimento anche alla misura personale e a giudicati), l'applicabilità di nuove fattispecie normative a fatti anteriori, la mancanza di nesso causale diretto tra i reati e gli acquisti (richiesta di specifica prova della derivazione illecita), l'uso di presunzioni a "catena" per ricondurre i beni al patrimonio illecito e la lesione dei diritti dei terzi (moglie e figlia) intestatari formali dei beni.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto provata la pericolosità sociale di Giuseppe Manganelli (con riferimento a condanne per associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e al successivo periodo fino al 16/11/2012) e ha confermato la confisca disposta ai sensi dell'art. 4, lett. b) d.lgs. n.159/2011 (confisca di prevenzione), sia per beni acquistati durante il periodo di pericolosità sia per i beni successivi imputati tramite il criterio dell'"illiceità a cascata". La Corte ha ribadito che la confisca di prevenzione non ha natura penale e che la legge applicabile è quella in vigore al momento della decisione; ha inoltre sottolineato che, una volta dimostrata la sproporzione o la rilevanza di indizi di origine illecita, grava sul soggetto l'onere di giustificare la legittima provenienza dei beni. Sono state ritenute utilizzabili anche dichiarazioni spontanee rese al momento dell'esecuzione del sequestro. Pertanto sono state confermate la confisca dell'impresa individuale "Acquaviva Nicoletta", della società "EdilDueMG Costruzioni s.r.l.", degli immobili, dei mezzi e della somma di €20.000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. b); art. 24; art. 25; art. 26
Art. 4 lett. b) individua categorie di soggetti pericolosi (pericolosità specifica); art. 24 disciplina la confisca di prevenzione (beni frutto di attività illecite, reimpiego o di valore sproporzionato) e consente l'ablazione anche quando sussistono indizi di sproporzione; la normativa consente l'applicazione della confisca di prevenzione sulla base di indici e presunzioni purché vi sia possibilità per l'interessato di provare la lecita provenienza.
Art. 74 (norme sugli stupefacenti) è indicato come reato di natura lucro-genetica che, nel passato, giustifica la qualificazione del soggetto come pericoloso ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.; art. 350 comma 7 cod. proc. pen.; art. 625-bis cod. proc. pen.
Art. 51 c.3-bis richiamato nella disciplina della pericolosità; art. 350 c.7 consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese al momento dell'esecuzione; art. 625-bis riguarda il giudicato, ma i provvedimenti di misura personale non costituiscono giudicato definitivo nel senso dell'art. 625-bis.
Art. 240-bis (confisca in casi particolari) disciplina la cosiddetta confisca 'allargata' legata a una condanna penale: la Corte distingue nettamente questa fattispecie dalla confisca di prevenzione, che ha natura non penale e prescinde dalla condanna.
Legge n. 161/2017 e Legge n. 171/2017
I. n. 161 del 2017; I. n. 171 del 17/10/2017
Riforme che hanno introdotto modifiche in materia di confisca (es. confisca allargata) e altre misure; la Corte osserva che tali novellazioni non giustificano l'estensione di principi propri della confisca penale (allargata) alla confisca di prevenzione, rimasta autonoma.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
art. 7 (richiamato nei motivi)
Richiamata dalla difesa in tema di retroattività: la Corte rileva che la giurisprudenza naz./CorteCost. ha ritenuto la confisca di prevenzione atipica rispetto alla pena, con conseguenze diverse rispetto all'art. 7 CEDU.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione è un istituto di natura non penal-sanzionatoria: può essere disposta in base alla legge vigente al momento della sua applicazione e non è assoggettata al principio di irretroattività tipico delle pene.
- La perimetrazione temporale della pericolosità sociale è necessaria: il giudice deve individuare, anche con elementi indiziari, periodo iniziale e finale della manifestazione di pericolosità; tuttavia la confisca può estendersi anche a beni acquisiti successivamente se comprovata la derivazione (reimpiego) dall'investimento illecito iniziale ('illiceità a cascata').
- Una volta dimostrata la sproporzione fra redditi leciti e patrimonio o individuati indizi solidi di origine illecita, l'onere probatorio di dimostrare la lecita provenienza dei singoli beni ricade sul soggetto interessato (inclusi terzi conviventi o coniugi cui sono intestati formalmente i beni).
- Le misure patrimoniali possono colpire imprese e flussi reddituali: la confisca può riguardare imprese avviate nel periodo di pericolosità e i proventi successivi derivanti da tali imprese qualora si accerti che l'investimento iniziale era di provenienza sospetta.
- Le dichiarazioni spontanee rese al momento dell'esecuzione del sequestro possono essere utilmente valorizzate dal giudice (disciplina art. 350 c.7 c.p.p.), mentre le obiezioni sulla mera apparente motivazione sono sindacabili in Cassazione solo per violazione di legge o motivazione assente/apparente.
- Per i terzi formalmente intestatari (coniugi, figli, ascendenti) la difesa deve fornire prova convincente dell'esclusiva e legittima disponibilità del bene per sottrarli alla confisca; semplici allegazioni non sono sufficienti.
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