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Ordinanza

Ordinanza n. 3634/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato di cittadino extracomunitario nell’ambito dei flussi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, nel sommario esame proprio della fase cautelare, l’insufficienza dei profili di fondatezza delle censure, principalmente perché l’asseverazione prodotta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022 risultava insufficiente e approssimativa, con dati carenti circa il requisito economico dell’impresa, in particolare quanto alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario. È stata inoltre rilevata la carenza del requisito alloggiativo, poiché la richiesta di idoneità alloggiativa non risultava ancora presentata presso l’ufficio tecnico del Comune di Roma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, valutata la domanda ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia della revoca del nulla osta. La decisione cautelare è stata fondata sul difetto, allo stato degli atti, di sufficienti elementi di fondatezza delle censure, in ragione dell’inadeguatezza dell’asseverazione relativa alla situazione economico-finanziaria dell’impresa e della mancata presentazione della richiesta di idoneità alloggiativa. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l’insufficienza, allo stato del giudizio, dei profili di fondatezza delle censure.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    Costituisce la base normativa dell’asseverazione prodotta, ritenuta inadeguata perché priva di dati sufficienti sul requisito economico dell’impresa, sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, al sommario esame degli atti, le censure non presentino sufficienti profili di fondatezza.
  • L’asseverazione richiesta dalla disciplina applicabile ai procedimenti di ingresso per lavoro deve fornire dati adeguati e non meramente approssimativi sulla capacità economica dell’impresa, inclusi la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario.
  • La mancata presentazione della richiesta di idoneità alloggiativa può impedire il riconoscimento del relativo requisito nel procedimento di ingresso e lavoro del cittadino extracomunitario, giustificando il rigetto della tutela cautelare contro la revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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