Cassazione Penale, Sentenza n. 34766/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto invalida la dichiarazione di assenza per difetto di prova della conoscenza della vocatio in iudicium e per l'inidoneità della procedura eseguita (notifica dopo decreto di irreperibilità e notifiche ex art.159). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di L'Aquila per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di L'Aquila del 18/10/2019 che aveva dichiarato i due imputati responsabili di furto in abitazione aggravato e continuato e li aveva condannati a 3 anni e 1 mese di reclusione. Il Procuratore Generale denunciava, nei limiti di legge, la violazione perché la sentenza aveva omesso di irrogare la pena pecuniaria; inoltre la Corte ha esaminato la regolarità della dichiarazione di assenza e delle notifiche della vocatio in iudicium, rilevando profili di nullità nella procedura di notificazione (decreto di irreperibilità e notifica al difensore d'ufficio) che non assicuravano la conoscenza dell'atto da parte degli imputati.
Norme richiamate
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23, comma 8
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Consente la requisitoria scritta in Cassazione in luogo della discussione orale nelle condizioni emergenziali previste; nel caso è stata utilizzata dal Sostituto Procuratore Generale per concludere per l'annullamento con rinvio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Limita i motivi di ricorso alle parti che possono impugnare; qui il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.
art. 420-bis, comma 2, codice di procedura penale
Individua i casi in cui una notifica non a mani proprie può essere considerata idonea a comprovare la conoscenza della vocatio in iudicium (es. domicilio eletto, misura cautelare, difensore di fiducia). La Corte ha precisato che tali ipotesi sono circoscritte e non valgono quando l'imputato è irreperibile o non vi sono elementi per ritenere la conoscenza.
art. 179 codice di procedura penale
Stabilisce che la nullità della notificazione per violazione delle norme sull'assenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; la Corte l'ha richiamata per affermare la nullità assoluta della notifica difettosa.
art. 159 codice di procedura penale
Regola la notificazione a persone assenti; la Corte ha ritenuto che la sola procedura ex art.159 non è di per sé idonea a dimostrare la conoscenza della vocatio quando mancano altri elementi probatori.
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
Prevede la notifica attraverso il difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha ricordato che tale modalità non prevale sul dato sostanziale della possibile non conoscenza se l'imputato è effettivamente irreperibile.
Sezioni Unite, sentenza n.23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail
Fornisce il principio interpretativo chiave: le ipotesi di notifica non a mani proprie che possono essere equiparate alla conoscenza effettiva del processo sono quelle limitate previste dall'art.420-bis; altrimenti la notifica non garantisce la conoscenza e non è possibile procedere in assenza.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza dell'imputato è nulla se la notifica della vocatio in iudicium non dimostra la conoscenza effettiva dell'atto; tale nullità è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado.
- La semplice esecuzione di notifiche ai sensi dell'art.159 o la notifica al difensore dopo un decreto di irreperibilità non sono automaticamente idonee a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato: occorrono elementi aggiuntivi previsti dall'art.420-bis (es. domicilio eletto, difensore di fiducia, misura cautelare) per ritenere valida la procedura.
- Se il verbale non attesta fatti o elementi da cui desumere la conoscenza della vocatio in iudicium, il giudice deve disporre la rinnovazione delle ricerche e non può procedere alla fase decisoria come se l'imputato fosse validamente chiamato in giudizio.
- Quando sussistono vizi di notifica rilevanti, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza anche senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo esame.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe contestare prontamente la regolarità delle notifiche e richiedere l'accertamento della conoscenza dell'atto; il pubblico ministero e il giudice devono documentare adeguatamente ogni tentativo di ricerca e notifica.
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