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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6752/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Piselli impugnava l'ordinanza del 15/06/2023 che aveva dichiarato inammissibili le richieste di semilibertà e detenzione domiciliare da scontare all'estero e aveva rigettato le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare in Italia, per la condanna a 5 mesi del Tribunale di Tivoli (sentenza 08/11/2013). Nel ricorso deduceva: (i) nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 606, 678, 666 comma 5 e 185 disp.att. c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe svolto le indagini istruttorie previste dall'art. 666, comma 5; (ii) illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando la ricostruzione di una condotta non collaborativa e sostenendo che aveva depositato documentazione a prova della stabilità dell'alloggio e del lavoro, che non gli è stato dato tempo utile per integrare o chiarire la nota negativa del Ministero pervenuta il 12/06/2023 prima dell'udienza del 15/06/2023.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha osservato che molte parti dell'ordinanza (rigetto delle misure da eseguire all'estero e di alcune misure in Italia) non erano effettivamente impugnate e quindi non sono state riesaminate. Quanto all'affidamento all'estero, la Corte ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale che ha ritenuto carente la collaborazione del ricorrente: frequenti e non tempestive variazioni di domicilio e attività lavorativa, documentazione fornita tardivamente, in copia non autenticata e non tradotta, autocalificazioni non suffragate da titoli di utilizzo dell'alloggio o da prove dell'attività di pizzeria. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo all'onere di lealtà processuale del richiedente e ha condiviso la valutazione dell'assenza di prova di una revisione critica del proprio comportamento e di atti di riparazione verso la vittima. Ha quindi confermato il rigetto delle richieste alternative e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sospensione dell'esecuzione: citata a contesto decisionale ma non discussa nel merito; la Corte segnala la misura di sospensione già disposta in relazione alla condanna esecutiva.

  • art. 2, d.lgs. n. 38/2016

    Utilizzato per escludere la concedibilità in Italia di alcune misure alternative richieste per l'esecuzione all'estero, richiamando la disciplina di armonizzazione con la decisione quadro UE 2008/947/GAI.

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del 27/11/2008

    Richiamata come riferimento europeo in materia di esecuzione delle misure alternative tra Stati membri; ha fondamento della disciplina nazionale richiamata dal d.lgs. n. 38/2016.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'onere di allegazione e dell'attività istruttoria: impone la formazione del giudizio ma non esclude l'obbligo di collaborazione del richiedente per agevolare le indagini richieste dal giudice.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la necessità di acquisire le prove ritenute necessarie dal giudice; la Corte conferma che l'onere probatorio del richiedente è di allegazione ma sussiste anche il dovere di collaborazione per rendere possibili gli accertamenti, specialmente se questi devono svolgersi all'estero.

  • art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato nel quadro delle norme procedurali richiamate dal ricorrente: non emerge una specifica interpretazione autonoma dalla sentenza, ma è stato richiamato tra le norme di riferimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme sul motivo di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di diritto): il ricorrente le richiamava per dedurre nullità e vizi di motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati o non riferiti ad alcune parti dell'ordinanza non impugnate.

  • art. 47 Ord. Pen./legge n. 354/1975, comma 7

    Richiama il parametro di valutazione della prognosi e degli elementi necessari per l'affidamento in prova; la Corte conferma che tra i requisiti è valutabile anche la condotta del condannato verso la vittima e la disponibilità alla riparazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.50169/2017 e n.54882/2018; Sez.1, n.3572/1998)

    Richiamate per il principio secondo cui il condannato deve fornire notizie esatte sulla situazione sociale, familiare e lavorativa e per la legittimità di valutare negativamente la mancata collaborazione o l'assenza di iniziative riparatorie.

Massime di principio

  • Chi richiede misure alternative alla detenzione dall'estero ha l'onere di allegare i fatti rilevanti e di collaborare attivamente perché il Tribunale possa svolgere accertamenti, anche tramite cooperazione internazionale.
  • Documentazione prodotta in supporto deve essere idonea: è preferibile che sia autenticata e tradotta in italiano; autocertificazioni e copie non autenticate possono essere considerate insufficienti.
  • Mutamenti frequenti e non comunicati di domicilio o di attività lavorativa riducono la percezione di stabilità e affidabilità, ostando alla concessione di misure alternative.
  • Il Tribunale può legittimamente respingere istanze quando mancino elementi che attestino una revisione critica del comportamento del condannato e atti di riparazione verso le vittime.
  • Se parti dell'ordinanza non sono specificamente impugnate nel ricorso, quelle decisioni non vengono riesaminate dalla Corte d'appello o di cassazione.
  • Se una nota o elemento nuovo perviene a ridosso dell'udienza, la possibilità di ottenere un rinvio o di integrare documenti dipende anche dalla diligenza processuale del richiedente e dal giudizio discrezionale del Tribunale.

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