Cassazione Penale, Sentenza n. 6752/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Piselli impugnava l'ordinanza del 15/06/2023 che aveva dichiarato inammissibili le richieste di semilibertà e detenzione domiciliare da scontare all'estero e aveva rigettato le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare in Italia, per la condanna a 5 mesi del Tribunale di Tivoli (sentenza 08/11/2013). Nel ricorso deduceva: (i) nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 606, 678, 666 comma 5 e 185 disp.att. c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe svolto le indagini istruttorie previste dall'art. 666, comma 5; (ii) illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando la ricostruzione di una condotta non collaborativa e sostenendo che aveva depositato documentazione a prova della stabilità dell'alloggio e del lavoro, che non gli è stato dato tempo utile per integrare o chiarire la nota negativa del Ministero pervenuta il 12/06/2023 prima dell'udienza del 15/06/2023.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha osservato che molte parti dell'ordinanza (rigetto delle misure da eseguire all'estero e di alcune misure in Italia) non erano effettivamente impugnate e quindi non sono state riesaminate. Quanto all'affidamento all'estero, la Corte ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale che ha ritenuto carente la collaborazione del ricorrente: frequenti e non tempestive variazioni di domicilio e attività lavorativa, documentazione fornita tardivamente, in copia non autenticata e non tradotta, autocalificazioni non suffragate da titoli di utilizzo dell'alloggio o da prove dell'attività di pizzeria. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo all'onere di lealtà processuale del richiedente e ha condiviso la valutazione dell'assenza di prova di una revisione critica del proprio comportamento e di atti di riparazione verso la vittima. Ha quindi confermato il rigetto delle richieste alternative e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla sospensione dell'esecuzione: citata a contesto decisionale ma non discussa nel merito; la Corte segnala la misura di sospensione già disposta in relazione alla condanna esecutiva.
Utilizzato per escludere la concedibilità in Italia di alcune misure alternative richieste per l'esecuzione all'estero, richiamando la disciplina di armonizzazione con la decisione quadro UE 2008/947/GAI.
Decisione quadro 2008/947/GAI del 27/11/2008
Richiamata come riferimento europeo in materia di esecuzione delle misure alternative tra Stati membri; ha fondamento della disciplina nazionale richiamata dal d.lgs. n. 38/2016.
Richiamato nel contesto dell'onere di allegazione e dell'attività istruttoria: impone la formazione del giudizio ma non esclude l'obbligo di collaborazione del richiedente per agevolare le indagini richieste dal giudice.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la necessità di acquisire le prove ritenute necessarie dal giudice; la Corte conferma che l'onere probatorio del richiedente è di allegazione ma sussiste anche il dovere di collaborazione per rendere possibili gli accertamenti, specialmente se questi devono svolgersi all'estero.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Citato nel quadro delle norme procedurali richiamate dal ricorrente: non emerge una specifica interpretazione autonoma dalla sentenza, ma è stato richiamato tra le norme di riferimento.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme sul motivo di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di diritto): il ricorrente le richiamava per dedurre nullità e vizi di motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati o non riferiti ad alcune parti dell'ordinanza non impugnate.
art. 47 Ord. Pen./legge n. 354/1975, comma 7
Richiama il parametro di valutazione della prognosi e degli elementi necessari per l'affidamento in prova; la Corte conferma che tra i requisiti è valutabile anche la condotta del condannato verso la vittima e la disponibilità alla riparazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.50169/2017 e n.54882/2018; Sez.1, n.3572/1998)
Richiamate per il principio secondo cui il condannato deve fornire notizie esatte sulla situazione sociale, familiare e lavorativa e per la legittimità di valutare negativamente la mancata collaborazione o l'assenza di iniziative riparatorie.
Massime di principio
- Chi richiede misure alternative alla detenzione dall'estero ha l'onere di allegare i fatti rilevanti e di collaborare attivamente perché il Tribunale possa svolgere accertamenti, anche tramite cooperazione internazionale.
- Documentazione prodotta in supporto deve essere idonea: è preferibile che sia autenticata e tradotta in italiano; autocertificazioni e copie non autenticate possono essere considerate insufficienti.
- Mutamenti frequenti e non comunicati di domicilio o di attività lavorativa riducono la percezione di stabilità e affidabilità, ostando alla concessione di misure alternative.
- Il Tribunale può legittimamente respingere istanze quando mancino elementi che attestino una revisione critica del comportamento del condannato e atti di riparazione verso le vittime.
- Se parti dell'ordinanza non sono specificamente impugnate nel ricorso, quelle decisioni non vengono riesaminate dalla Corte d'appello o di cassazione.
- Se una nota o elemento nuovo perviene a ridosso dell'udienza, la possibilità di ottenere un rinvio o di integrare documenti dipende anche dalla diligenza processuale del richiedente e dal giudizio discrezionale del Tribunale.
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