Sentenza n. 546/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - del verbale di non conformità rilasciato dal Servizio Sanità Animale Sud Sardegna della ASSL di Cagliari del 30.03.2021 e del relativo Allegato n. 7 “Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo” a farne parte integrante, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non conformità del Servizio Sanità Animale Sud Sardegna e relativa lista di riscontro per il controllo ufficiale in allevamento suinicolo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di non conformità adottato a seguito del controllo ufficiale presso il proprio allevamento suinicolo. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che l'agente accertatore si trovasse in una situazione di conflitto di interessi per precedenti conflitti professionali con il padre del titolare e per la menzione dell'azienda in un esposto-querela. Ha inoltre contestato la finalità e l'imparzialità dell'attività ispettiva, ritenuta strumentale e capziosa, evidenziando che tra due sopralluoghi ravvicinati lo stato dei luoghi era rimasto invariato e che nel primo sopralluogo non era stata rilevata la non conformità relativa all'altezza della recinzione. È stata altresì dedotta l'illegittimità della sottoscrizione del verbale da parte di un dirigente veterinario assente al secondo sopralluogo. Il ricorrente ha contestato poi la valutazione relativa ai requisiti spaziali in rapporto al numero di animali allevati, l'applicazione dei requisiti sanitari previsti per gli allevamenti da 31 a 100 capi, ritenuti riferibili agli allevamenti intensivi e non a quelli semi-bradi se non nei limiti della compatibilità, nonché la contestazione concernente i parametri riproduttivi. Infine, ha dedotto l'eccesso di potere dell'attività degli agenti accertatori e il pregiudizio arrecato al benessere degli animali.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative al conflitto di interessi, all'imparzialità dell'attività ispettiva, alla sottoscrizione del verbale, ai requisiti spaziali e sanitari, ai parametri riproduttivi e all'eccesso di potere. Preso atto della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente all'udienza del 22 gennaio 2026, secondo cui nelle more era venuto meno l'interesse alla decisione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere l'esistenza di un conflitto di interessi dell'agente accertatore; il giudice non ha esaminato la censura nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti coinvolti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale presupposto per la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
- In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la natura della decisione lo giustifica.
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