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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23614/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da una lavoratrice per ottenere differenze retributive relative alle mansioni di commessa di gioielleria svolte dal 21 aprile 2015 al 30 novembre 2015 alle dipendenze della titolare di un'impresa individuale. Il tribunale aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento di euro 9.726,47; la corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo regolare la notifica del ricorso originario e provato, tramite prova testimoniale, l'orario di lavoro svolto, anche in eccedenza, nonché il fatto che il rapporto fosse riferibile alla titolare dell'impresa e non al padre. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 134 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 421, comma 2, c.p.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla corte territoriale e lamentando l'omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla gestione delle prove testimoniali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 160 e 153 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la notifica sarebbe stata viziata e che avrebbe dovuto essere concessa rimessione in termini; ha inoltre invocato i poteri istruttori d'ufficio del rito del lavoro per superare l'incertezza probatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e perché non denunciava un'anomalia motivazionale nei ristretti limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha ritenuto il secondo motivo infondato, poiché la notificazione era stata correttamente eseguita ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. e non ricorrevano i presupposti per la rimessione in termini, mentre i poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. non possono supplire a tardività o carenze probatorie totali della parte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché rivolto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito, senza allegare un vizio motivazionale riconducibile ai casi estremi di anomalia motivazionale. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: la notifica del ricorso introduttivo era stata accertata come regolare, sicché non vi era spazio per la rimessione in termini; inoltre, i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro non possono essere usati per sanare una preclusione o una carenza probatoria integrale della parte. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non vi ha ravvisato una violazione utile a fondare il ricorso, poiché la censura mirava in realtà alla rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    giusto processo regolato della legge

    Invocato come parametro generale, ma non ritenuto violato, poiché la decisione di merito era sorretta da motivazione sufficiente nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro possono essere esercitati solo per integrare il materiale probatorio già emerso e non per supplire a tardive richieste o a una carenza probatoria totale della parte.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentita la censura per mera insufficienza della motivazione.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma la Corte ha ritenuto la notifica regolare e quindi insussistente il vizio denunciato.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato per la rimessione in termini; la Corte ha escluso i presupposti concreti per applicarlo, mancando un vizio notificatorio effettivo.

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    Applicati dalla corte di merito per ritenere regolare la notificazione dopo il tentativo presso la sede e la notifica personale non andata a buon fine.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, poiché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle fonti di prova attendibili spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato alle sole anomalie motivazionali estreme che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante; è esclusa la deduzione del semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • La rimessione in termini non può essere concessa in assenza di un concreto e accertato vizio dell'attività notificatoria o di una causa oggettiva che abbia impedito la tempestiva difesa della parte.
  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori d'ufficio del giudice non possono sostituire l'onere probatorio della parte né sanare carenze probatorie totali o tardività processuali; essi operano solo in presenza di già emersi elementi di indagine idonei a chiarire fatti ancora incerti.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveProveNotificazioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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