Cassazione Penale, Sentenza n. 37185/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con tre censure principali: 1) sul piano oggettivo, contestazione dello spostamento dell'onere della prova sull'imputato in relazione al corretto funzionamento dell'etilometro; 2) sul piano soggettivo, doglianza per l'affermazione che il consumo di un bicchiere di vino determini lo stato di ebbrezza, non percepito dall'imputato; 3) omissione, da parte dei giudici di merito, di pronunciarsi sulla sospensione della revoca della patente (sospensione della sanzione amministrativa accessoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. Motivazioni: (i) l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza dato l'affidamento sull'etilometro dovuto ai controlli periodici dopo omologazione e taratura; di conseguenza l'onere di provare il contrario grava sulla difesa, che avrebbe dovuto dimostrare l'assenza o l'inattualità dei controlli mediante, ad esempio, l'escussione del dirigente responsabile o la produzione del libretto metrologico, onere che non è stato assolto; (ii) la contestazione relativa al fatto che un bicchiere di vino non produca ebbrezza è stata ritenuta congetturale e puramente fattuale e quindi inconsistente; (iii) non è prevista dalla legge la possibilità di sospendere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, perciò il motivo è infondato. Per l'inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e 2-sexies
L'esito positivo dell'alcoltest è prova dello stato di ebbrezza; la valutazione si fonda sull'affidabilità dell'etilometro garantita da omologazione, taratura e controlli periodici
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di ricorso in cassazione e ai requisiti formali/di deduzione delle censure
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4)
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020
Orientamento consolidato secondo cui il risultato positivo dell'alcoltest fa prova dello stato di ebbrezza e grava sulla difesa l'onere di provare l'inaffidabilità dello strumento (es. mancanza di controlli o di aggiornamento del libretto metrologico)
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per inammissibilità del ricorso: in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Un risultato positivo dell'alcoltest costituisce di norma prova dello stato di ebbrezza; chi contesta tale prova deve fornire elementi specifici e documentali sull'inaffidabilità o mancata verifica dell'etilometro (es. libretto metrologico, documentazione dei controlli, escussione del responsabile dei controlli).
- Contestazioni basate su valutazioni personali o congetture (es. "ho bevuto solo un bicchiere") sono difficilmente idonee a superare la prova strumentale se non corredate da elementi oggettivi.
- La legge non prevede la possibilità, nel giudizio penale, di sospendere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; le richieste in tal senso sono generalmente infondate.
- Ricorsi per cassazione privi di rilevanza giuridica o di adeguata prova delle deduzioni sono dichiarati inammissibili e possono comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
- Per una difesa efficace contro accuse di guida in stato di ebbrezza è essenziale produrre in sede di merito o di gravame documentazione tecnica relativa agli strumenti di misurazione e alle verifiche periodiche effettuate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37172/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37173/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37174/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37177/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37178/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37179/2022 del 03/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →