Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34395/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per plurimi episodi di spaccio di marijuana. Con unico motivo deduce la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., lamentando la carenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Sostiene di essere giovanissimo, incensurato, non appartenente a organizzazioni criminali, di avere un modus operandi rudimentale, di aver reso dichiarazioni confessorie e di non aver commesso altri reati della stessa specie tra il 14 gennaio 2022 e l'ordinanza del 28 aprile 2022, essendo tornato a Roma per l'università. Contesta che il Tribunale abbia valorizzato solo le modalità del fatto trascurando la personalità dell'indagato e denuncia una motivazione contraddittoria (attività definita rudimentale ma al contempo inserimento in adeguati canali di approvvigionamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto non denunciava violazione normativa specifica né manifesta illogicità della motivazione, ma chiedeva una rivalutazione di merito sulle esigenze cautelari, prospettazione inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di Catanzaro secondo cui le ripetute cessioni, i messaggi acquisiti e il rinvenimento di numerose dosi confezionate dimostravano un'attività di spaccio, sebbene rudimentale, e l'inserimento in canali di approvvigionamento. Ha inoltre rilevato che l'età giovane e l'incensuratezza erano state valutate ma non ritenute prevalenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Richiamata in relazione al reato di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto (ripetizione delle cessioni, dosi confezionate, messaggi) dimostrassero l'attività di spaccio prevista dalla normativa sugli stupefacenti

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma che disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha ricordato che l'accertamento della concretezza e attualità del pericolo è valutazione di merito del giudice del riesame/giudice di merito e che in Cassazione è ammissibile censura solo se si denuncia violazione normativa specifica o manifesta illogicità della motivazione

  • codice di procedura penale, art. 310

    Richiamato in relazione all'appello del Pubblico Ministero al Tribunale del riesame; figura procedurale che era stata esercitata prima dell'ordinanza impugnata

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. legge n.176/2020)

    Norma procedurale sul rito a trattazione scritta; richiamata per la disciplina del procedimento di cassazione svolto per iscritto

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari personali non è sufficiente chiedere una diversa valutazione dei fatti: il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione per reati di spaccio può emergere anche da elementi quali ripetute cessioni, messaggi acquisiti e quantitativi/dosi confezionate: anche un modus operandi 'rudimentale' non esclude un'attività ben avviata
  • La giovane età e l'assenza di precedenti sono fattori da valutare ma non impediscono di applicare misure cautelari se il quadro indiziario e gli elementi concreti indicano rischio di reiterazione
  • Se si impugna un provvedimento cautelare, è strategico articolare censure di diritto ben circoscritte (violazione di norme, vizi logici della motivazione) e documentare in modo chiaro la loro sussistenza, piuttosto che limitarsi a una rivalutazione degli elementi di fatto
  • Ricorsi ritenuti manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda: valutare il merito e l'ammissibilità prima di proporre impugnazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.