Cassazione Penale, Ordinanza n. 23082/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il reato di evasione già pronunciata in appello; la Corte non è entrata nel merito delle questioni dedotte, ritenendole inammissibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la ritenuta insussistenza dello stato di necessità e del dolo, la mancanza di imputabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il trattamento sanzionatorio e la ritenuta recidiva. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero in larga parte ripetitive di questioni già esaminate dai giudici di merito e, comunque, mirate a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti; inoltre, le doglianze risultavano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Indicato come titolo del reato per cui è intervenuta la condanna impugnata, ossia evasione.
Richiamato come causa di non punibilità della quale il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento.
Non espressamente citato nel testo, ma il sindacato della Corte si arresta davanti a motivi meramente ripetitivi, generici o diretti a una diversa valutazione del fatto e della prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre censure già scrutinare dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già affrontato in modo compiuto le questioni dedotte.
- Sono inammissibili le doglianze generiche che non individuano vizi logici o giuridici specifici della motivazione della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche e delle altre questioni sul trattamento sanzionatorio può essere censurato solo con motivi specifici e realmente confrontati con la decisione di merito.
Come è indicizzato
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