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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03099/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità resta ferma, non essendo stata annullata né riformata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il delitto ascrittogli. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano sostanzialmente la riproposizione pedissequa di motivi già svolti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza una reale critica argomentata della sentenza impugnata; per questo le doglianze sono state ritenute non specifiche e solo apparenti. Inoltre, il vizio di motivazione è stato reputato manifestamente infondato, perché la sentenza di merito aveva logicamente valorizzato il ritrovamento dell'imputato in possesso di parte della refurtiva e la sua piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La sentenza presuppone la configurabilità della ricettazione in presenza del possesso di parte della refurtiva e della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non specifici e meramente ripetitivi di censure già esaminate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza autonoma elaborazione critica, le doglianze già svolte in appello e già confutate dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica e non illogica sulla prova decisiva, come il possesso della refurtiva e la consapevolezza della sua provenienza illecita.
  • Ai fini della ricettazione, il possesso di beni provenienti da reato, unitamente alla consapevolezza della loro origine delittuosa, integra un argomento probatorio idoneo a sorreggere il giudizio di responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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