Cassazione Civile, Ordinanza n. 25895/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente per difetto di legittimazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori al momento del deposito. Non ha pronunciato sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati. Ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La vicenda processuale trae origine da un precedente ricorso per revocazione proposto avverso un’ordinanza della Corte di cassazione; tale ricorso era stato dichiarato inammissibile perché privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e perché tardivo. Contro l’ordinanza che aveva definito quel giudizio di revocazione, la stessa parte ha proposto un ulteriore ricorso ex art. 391-bis c.p.c., senza rubricare specificamente i motivi. In prossimità dell’adunanza camerale è stata anche depositata una memoria illustrativa, poi ritenuta inammissibile perché la ricorrente, che si difendeva personalmente, risultava nel frattempo cancellata dall’albo dei difensori abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, con efficacia anteriore al deposito della memoria. La Corte ha quindi esaminato l’ammissibilità del nuovo ricorso e ha ritenuto che contro la sentenza/ordinanza che definisce il giudizio di revocazione non sia ammessa ulteriore revocazione né ricorso straordinario ex art. 111 Cost., per effetto dell’art. 403 c.p.c.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
mancanza dell’esposizione dei fatti di causa
La precedente revocazione era stata dichiarata inammissibile anche per difetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso.
È indicato come base del ricorso proposto contro la precedente ordinanza della Corte di cassazione.
Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
La parte si è difesa personalmente; la Corte verifica però che, al momento del deposito della memoria, non era più abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
contro [la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione] sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione
La norma viene letta come divieto di proporre revocazione contro la decisione che definisce il giudizio di revocazione e, se la sentenza impugnata per revocazione proviene dalla Cassazione, come esclusione di qualunque ulteriore impugnazione, compreso il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
La Corte ribadisce che il ricorso straordinario è esperibile solo contro provvedimenti di merito privi di altri mezzi di impugnazione, e non contro la decisione che definisce il giudizio di revocazione di una sentenza di Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Contro la decisione che definisce un giudizio di revocazione non è ammessa un’ulteriore revocazione, perché l’art. 403 c.p.c. esclude una catena indefinita di impugnazioni sul medesimo decisum.
- Se la sentenza impugnata in revocazione è una pronuncia della Corte di cassazione, la decisione che chiude il giudizio di revocazione non è a sua volta assoggettabile a ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando il presupposto della residualità dell’impugnazione.
- In sede di legittimità, la memoria depositata dalla parte che si difende personalmente è inammissibile se, al momento del deposito, essa non risulta più abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti processuali, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25777/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25795/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →