Cassazione Civile, Ordinanza n. 20358/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società cliente di un conto corrente bancario, aperto nel 2002 presso un istituto poi incorporato, dopo la chiusura del rapporto nel 2013 e dopo aver ottenuto ex art. 119 TUB la documentazione contabile, contestava alla banca diversi addebiti ritenuti illegittimi: capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di interessi e commissioni oltre il pattuito, commissioni di massimo scoperto e altre spese non validamente convenute, alterazione delle valute a debito e a credito, e modifica in peius delle condizioni economiche in violazione dello ius variandi ex art. 118 TUB. Chiedeva quindi il ricalcolo del rapporto e la restituzione del saldo asseritamente a credito. La Corte d'appello ha però accolto l'appello principale della banca e rigettato la domanda. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 1283 e 117 TUB, della delibera CICR 9.2.2000 e dell'art. 1363 c.c. sulla clausola di interessi; 2) violazione dell'art. 1346 c.c. sulla commissione di massimo scoperto; 3) violazione degli artt. 117 TUB, 2697 c.c. e 115 c.p.c. sulle spese e commissioni; 4) violazione dell'art. 118 TUB e omesso esame di fatto decisivo sullo ius variandi e sull'invio degli estratti conto; 5) violazione dell'art. 118 TUB e dell'art. 2-bis l. 2/2009 sulla commissione disponibilità fondi; 6) violazione del D.L. 78/2009 conv. in l. 102/2009 e della direttiva sui servizi di pagamento, in tema di valute; 7) violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. e omessa pronuncia sulla prescrizione delle rimesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in larga parte a sollecitare una rivalutazione di merito degli accertamenti compiuti dalla Corte d'appello, in particolare sulla validità e determinabilità delle clausole contrattuali, sull'effettivo invio degli estratti conto, sulla comunicazione delle modifiche contrattuali e sulla pattuizione delle valute. Ha inoltre osservato, per il secondo motivo, che la clausola sulla commissione di massimo scoperto non era nulla se la periodicità di calcolo risultava determinabile alla luce dell'intero regolamento contrattuale e secondo buona fede. Il settimo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, a un'ulteriore somma in favore della controricorrente e alla sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di anatocismo; la Corte non affronta il merito della censura perché la questione è ricondotta all'accertamento fattuale sulla pattuizione della clausola
richiamato in relazione alla forma scritta e alla pattuizione delle condizioni economiche; la Corte osserva che la censura investe un accertamento di fatto sulla esistenza e validità della clausola, non una questione di diritto
delibera CICR 9 febbraio 2000
invocata dal ricorrente in materia di capitalizzazione degli interessi; non viene ritenuta decisiva ai fini dell'ammissibilità dei motivi
richiamato come criterio ermeneutico del contratto, ma la Corte precisa che la doglianza in realtà contesta l'accertamento fattuale del giudice di merito
invocato sulla determinatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto; la Corte richiama il principio secondo cui la clausola non è nulla se la periodicità è determinabile dal testo contrattuale complessivo
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuta male il materiale probatorio
non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti; la censura è ammissibile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte o disposte d'ufficio fuori dai poteri del giudice
in tema di ius variandi, la Corte considera di merito l'accertamento sulla comunicazione delle nuove condizioni attraverso gli estratti conto ritenuti regolarmente inviati
richiamato per la commissione disponibilità fondi; la doglianza è ritenuta inammissibile perché volta a rimettere in discussione un accertamento di fatto
D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009
invocato per la disciplina delle valute bancarie; la Corte non entra nel merito perché la censura è reputata meramente fattuale
Direttiva europea sui servizi di pagamento
richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulle valute; la doglianza è inammissibile perché diretta contro l'accertamento di merito
richiamati in tema di prescrizione delle rimesse; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
regola la definizione accelerata e la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato; la conferma della proposta consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
applicato, in combinazione con l'art. 380-bis c.p.c., per la condanna aggravata della parte ricorrente per abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbaglia il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare l'apprezzamento dato alle prove già acquisite.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri consentiti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove regolarmente acquisite.
- Una clausola bancaria non è nulla per indeterminatezza se gli elementi essenziali del suo funzionamento risultano determinabili dal testo contrattuale e dalle altre previsioni negoziali, interpretate secondo buona fede e in modo coerente con la comune volontà delle parti.
- Le doglianze sulla comunicazione delle modifiche contrattuali e sull'invio degli estratti conto, quando risolte dal giudice di merito in base alle risultanze documentali, non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi ammesso.
- Il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione, senza una chiara distinzione dei relativi presupposti, è inammissibile.
- In presenza di ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il giudice può applicare le conseguenze sanzionatorie per abuso del processo previste dall'art. 96 c.p.c., quando non emergano ragioni per discostarsi dalla proposta stessa.
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