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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23766/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Brescia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di proscioglimento. La Corte rileva però che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non prospetta alcuna di tali censure, ma solo una doglianza non consentita sulla motivazione in ordine al proscioglimento, viene dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è trattato secondo la speciale procedura prevista per questa tipologia di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono investire profili estranei a quelli espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La doglianza sulla carenza di motivazione relativa al mancato proscioglimento non rientra tra i motivi consentiti contro il patteggiamento e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento non deduce vizi inerenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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