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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27470/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costa ha impugnato sostenendo che la Corte d'appello ha errato nel ritenere la sua presenza sul luogo sufficiente a integrare concorso nell'estorsione: la difesa ha contestato la mancanza di contributo psicologico o materiale, essendo Costa rimasto esterno alla trattativa e quindi solamente connivente non punibile. Ha inoltre censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli e la concessione invece dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. Scaglione ha contestato la valutazione delle prove circa l'esistenza delle minacce e dell'estorsione, deducendo l'incongruenza tra la ritenuta non piena credibilità della vittima (Papini) in primo grado e l'accoglimento delle sue dichiarazioni in appello; ha sostenuto che le risultanze probatorie non supportano la sussistenza delle minacce.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Costa la Corte di legittimità ha richiamato il principio secondo cui la semplice presenza non meramente casuale sul luogo dell'esecuzione può integrare concorso nell'estorsione se essa ha fornito stimolo o maggiore sicurezza all'autore, e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato i precedenti rapporti tra Costa, Scaglione e Papini e il ruolo rafforzante della presenza di Costa. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la negazione per la gravità dei fatti e la personalità negativa degli imputati. Il ricorso di Scaglione è stato ritenuto infondato per motivi di fatto: la Cassazione ha escluso la possibilità di rivedere il compendio probatorio in sede di legittimità e ha ritenuto che le ammissioni di Scaglione e le dichiarazioni del maresciallo Dolfi riscontrino le affermazioni della parte offesa. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    reato contestato (violenza privata / estorsione nei capi di imputazione)

    Nel contesto è stato richiamato come titolo di reato ascritto agli imputati; la Corte ha valutato la partecipazione e il concorso alla fattispecie sulla base del ruolo e della presenza degli imputati

  • art. 611 cod. pen.

    reato contestato (minacce)

    Contestato al solo Scaglione; la Corte ha ritenuto le dichiarazioni e le ammissioni sufficienti a sostenere la qualificazione delle condotte come minacciose per la sussistenza dell'estorsione

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    circostanza attenuante richiamata

    La Corte d'appello aveva riconosciuto la rilevanza dell'attenuante ex art. 62 n.4 e l'ha valutata rispetto alle altre circostanze; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti operata dal giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per la condanna alle spese e ammende in caso di inammissibilità

    Consente la condanna della parte privata che propone ricorso in cassazione dichiarato inammissibile alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per infliggere ai ricorrenti oneri economici

Massime di principio

  • La presenza non meramente casuale sul luogo del reato può integrare concorso nell'estorsione se ha dato stimolo o maggiore sicurezza all'autore materiale: dunque la mera partecipazione fisica può essere valutata come contributo concorsuale quando sussistano legami e comportamenti che la rendono funzionale al reato
  • La Corte di cassazione non svolge un sindacato in fatto: la riconsiderazione integrale del compendio probatorio non è consentita in sede di legittimità; le censure che si riducono a una diversa valutazione dei fatti sono normalmente inammissibili
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede motivazione non manifestamente illogica; se il giudice di merito espone ragioni concrete (gravità del fatto, personalità negativa, mancanza di elementi positivi ulteriori) tale scelta è insindacabile in cassazione
  • Chi propone ricorso in cassazione deve evitare censure esclusivamente di fatto o prive di specifici profili di diritto: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le ammissioni dell'imputato e le dichiarazioni di ufficiali di polizia giudiziaria possono costituire riscontri decisivi per la ricostruzione accusatoria, rendendo superflua la sola conferma della vittima quando il quadro probatorio complessivo risulti coerente

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