Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39568/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 26/11/2024, strumentale alla confisca del profitto per plurimi reati di indebita compensazione (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). Hanno proposto cinque motivi: 1) incompetenza per territorio del Tribunale di Trieste (competenze da individuarsi nei luoghi in cui sarebbero state effettuate le compensazioni o legate alla residenza/luoghi delle società/consulenti); 2) insufficienza della gravità indiziaria e carenza probatoria, lamentando in particolare la mancata acquisizione dei modelli F24 e l'effettiva esecuzione delle attività formative alla base dei crediti d'imposta; 3) incompatibilità del giudice che ha disposto il sequestro (stesso giudice che ha poi disposto il rinvio a giudizio); 4) errata applicazione dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 e presunta preclusione del sequestro a seguito dell'archiviazione delle posizioni degli enti per responsabilità amministrativa (d.lgs. 231); 5) mancata sussistenza del pericolo nel ritardo e assenza di rischio di depauperamento patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi congiunti inammissibili per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: la questione di incompetenza territoriale è inammissibile in sede di riesame dopo l'esercizio dell'azione penale; le censure sulla gravità indiziaria e sul pericolo nel ritardo sono precluse dopo il decreto di rinvio a giudizio e, comunque, la motivazione del Tribunale è ritenuta adeguata e non manifestamente illogica; l'eccezione di incompatibilità è infondata e, in ogni caso, la causa di incompatibilità non viziava il provvedimento ma sarebbe rimedio di ricusazione non esercitata; il sequestro diretto sulle somme ritenute profitto dei reati è legittimo anche se la responsabilità amministrativa degli enti è stata esclusa o archiviata. Conseguenze: respinti i ricorsi, condanna alle spese e ordine di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende determinata in euro 3.000,00 per ciascuna delle società.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater

    Norma che disciplina il reato di indebita compensazione; il sequestro preventivo è stato disposto in funzione della confisca del profitto di tali reati.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12‑bis

    Usata per qualificare la confisca diretta su somme ritenute profitto del reato anche se affluite successivamente sul conto della persona giuridica.

  • codice di procedura penale, art. 12

    Regola la competenza per territorio; la Corte osserva che la questione di incompetenza territoriale non è sindacabile in sede cautelare dopo l'esercizio dell'azione penale.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Disciplina la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari reali; la valutazione operata dal giudice del riesame è ritenuta sufficientemente motivata e non sindacabile in cassazione nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, artt. 34 e 36

    Prevedono cause di incompatibilità del giudice; la Corte chiarisce che l'eventuale incompatibilità non vizia automaticamente il provvedimento ma costituisce materia per la ricusazione.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Regola il pericolo nel ritardo per l'adozione della misura cautelare; la motivazione del Tribunale circa il rischio di depauperamento è ritenuta adeguata.

  • codice di procedura penale, art. 325

    Limita il sindacato di cassazione sulle misure cautelari reali: è consentito esaminare solo vizi di legge e non una nuova valutazione delle risultanze, salvo carenza radicale della motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Esige motivazione adeguata; la Corte richiama che la motivazione del giudice del riesame non è risultata mancante o manifestamente illogica.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Disposizione applicata per l'onere delle spese e per il versamento in favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 606

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità e di sindacato sulle valutazioni di merito nei procedimenti cautelari reali.

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 19

    Richiamato in tema di responsabilità amministrativa degli enti; la Corte chiarisce che l'archiviazione o l'esclusione di illeciti amministrativi non ostano automaticamente al sequestro diretto di somme ritenute profitto di reato.

Massime di principio

  • La contestazione della competenza territoriale è spesso inammissibile in sede di riesame delle misure cautelari se l'azione penale è già stata esercitata; va sollevata tempestivamente nel procedimento di merito.
  • In materia di misure cautelari reali la Corte di Cassazione controlla principalmente la legittimità (vizi di legge) e non riesamina liberamente la valutazione del merito o la valutazione degli indizi, salvo mancanza radicale di motivazione.
  • Le cause di incompatibilità del giudice non annullano automaticamente il provvedimento adottato; il rimedio adeguato è la ricusazione secondo le norme procedurali, non la svalutazione automatica della misura.
  • Il sequestro diretto su somme riconducibili al profitto di reato può essere legittimamente disposto anche se la responsabilità amministrativa dell'ente è stata esclusa o archiviata; la confisca diretta è giustificata dalla fungibilità del denaro e dal vantaggio economico realizzato.
  • La mancata acquisizione di un documento specifico (es. modello F24) non impedisce necessariamente la prova della commissione del reato: il giudice può valutare elementi indiziari differenti e la prova può essere fornita con altre modalità.
  • Dopo il decreto di rinvio a giudizio o l'esercizio dell'azione penale, molte censure sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sul pericolo nel ritardo risultano precluse in sede di impugnazione delle misure cautelari reali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.