Cassazione Penale, Ordinanza n. 28807/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché non si confrontava puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e si risolveva in affermazioni assertive prive di una critica argomentata e di concreti riferimenti in fatto e in diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non era specifico, in quanto non conteneva il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e non indicava le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste difensive. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non entra nel merito della qualificazione, ma ne prende atto come titolo del reato contestato.
richiamato dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di legge e carenza di motivazione; la Corte non ne affronta il merito, ritenendo il motivo inammissibile per genericità.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e configurarsi come critica argomentata alla decisione impugnata, con puntuale confronto con la motivazione del provvedimento.
- La mera riproposizione di deduzioni generiche o assertive, prive dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto rilevanti, non soddisfa l'onere di specificità imposto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. e comporta l'inammissibilità.
- L'omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata fa venir meno la funzione stessa dell'impugnazione, che è quella di contestare in modo ragionato il provvedimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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