Cassazione Civile, Ordinanza n. 13848/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso dall'ente previdenziale avverso un atto di precetto notificato dalla creditrice sulla base di una precedente sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1 febbraio 2000 e condannato l'ente al pagamento degli arretrati con interessi di legge. Nel precetto veniva intimato il pagamento di una somma determinata; l'ente contestava la correttezza del conteggio, sostenendo di aver già pagato quanto effettivamente dovuto e che non ricorressero i presupposti per l'integrazione al minimo, mentre la controparte affermava che la differenza derivava dall'applicazione del sistema retributivo. I giudici di merito avevano respinto l'opposizione ritenendo che l'ente non avesse contestato adeguatamente i criteri di calcolo e che la richiesta di CTU fosse esplorativa. In cassazione l'ente deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare di aver pagato integralmente il dovuto, mentre, in presenza di un titolo giudiziale non idoneo a determinare esattamente il credito, l'onere probatorio gravava sul creditore opposto, attore in senso sostanziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., quando il titolo esecutivo non consenta la precisa quantificazione del credito, è il creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, a dover provare, in caso di contestazione, la correttezza degli importi intimati. Poiché nel caso concreto il titolo non recava una condanna ad una somma specifica e l'ente aveva documentato di aver corrisposto quanto riteneva dovuto, spettava alla creditrice dimostrare che l'importo precettato fosse effettivamente quello dovuto, anche mediante eventuale CTU contabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel giudizio di opposizione all'esecuzione, se il titolo non consente la precisa quantificazione del credito, il giudice deve verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione operata nel precetto.
l'onere della prova grava sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, quando il titolo esecutivo non consente l'esatta determinazione del credito contestato.
il vizio dedotto è stato prospettato come nullità della sentenza per violazione delle regole sull'onere della prova.
la Corte richiama l'onere di specifica indicazione e localizzazione dei documenti prodotti nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., quando il titolo esecutivo non consenta di determinare esattamente la somma dovuta, l'onere di provare la correttezza della quantificazione intimata grava sul creditore opposto, che è attore in senso sostanziale.
- La mera contestazione del debitore sull'ammontare preteso impone al creditore procedente di dimostrare in modo analitico la debenza del credito azionato; il giudice può ammettere una CTU contabile solo se utile a verificare la reale consistenza del credito e non in funzione meramente esplorativa.
- In presenza di condanna generica o comunque non autosufficiente quanto alla liquidazione, il giudice dell'opposizione deve controllare sia l'idoneità del titolo esecutivo sia la correttezza del prospetto di liquidazione posto a base del precetto.
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