Ordinanza n. 2614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 00681/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche n. 00681/2026 di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore di telecomunicazioni ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza e l’adozione di misure cautelari. Dal testo emerge che la controversia sostanziale riguarda l’interpretazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 259/2003, nonché l’incidenza della vicenda su un’area di proprietà di soggetti controinteressati. Sono inoltre presenti un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario recante uno sfratto esecutivo e una possibile ipotesi di riesame comunale finalizzata all’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio dell’area.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che non fossero apprezzabili, allo stato, le condizioni per concedere la tutela richiesta, poiché la definizione del merito richiede un approfondimento interpretativo sull’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 259/2003, incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare. Ha inoltre rilevato che lo sfratto esecutivo è stato disposto dal giudice ordinario e che la relativa esecutività non può essere sospesa dal giudice amministrativo. Infine, ha considerato che anche l’eventuale imposizione, da parte del Comune, di un vincolo preordinato all’esproprio non consentirebbe verosimilmente di espropriare il fondo in tempo utile per impedire l’esecuzione civile in corso. Pur negando la cautelare, il Collegio ha riconosciuto l’urgenza della definizione della controversia e ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 18 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 51, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 259/2003
La sua corretta interpretazione è stata ritenuta questione da approfondire nel giudizio di merito, non definibile nella fase cautelare a cognizione sommaria.
Massime di principio
- La tutela cautelare in appello può essere negata quando la decisione dipende da una questione interpretativa complessa che richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- Il giudice amministrativo non può sospendere l’esecutività di un provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice ordinario; le relative misure devono essere richieste nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
- La mera possibilità di una futura imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio non giustifica una misura cautelare quando, anche considerando i tempi del procedimento espropriativo, l’espropriazione non potrebbe intervenire tempestivamente per evitare l’esecuzione civile in corso.
- La ravvisata urgenza della decisione di merito può giustificare la fissazione immediata dell’udienza pubblica, pur in presenza del rigetto della domanda cautelare.
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