Cassazione Civile, Ordinanza n. 00353/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La lite trae origine da un intervento edilizio su un immobile di proprietà di due committenti, nel corso del quale sono emersi vizi e difformità rispetto al progetto iniziale, in particolare in tema di isolamento termico e formazione di muffe. I committenti hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del professionista che aveva assunto incarichi di progettazione e direzione dei lavori. Il professionista ha sostenuto, in sintesi, che la responsabilità dovesse ricadere integralmente su un altro tecnico che aveva affiancato l’attività, che un accordo intervenuto tra le parti avesse natura transattiva e novativa tale da estinguere le pretese, che il danno fosse stato quantificato senza scorporare i costi che comunque sarebbero stati sostenuti per l’intervento edilizio, e che comunque dovesse operare la copertura assicurativa con richiesta di manleva verso la compagnia. La Corte d’appello aveva confermato la condanna del professionista al risarcimento e aveva negato la manleva, ritenendo che il professionista avesse mantenuto un ruolo primario con doveri di controllo sull’operato dell’altro tecnico e che avesse omesso di comunicare alla compagnia assicuratrice le contestazioni già ricevute prima della stipula della polizza. In cassazione sono stati proposti otto motivi: i primi quattro e il sesto e il settimo sostanzialmente miravano a contestare la valutazione delle prove, l’interpretazione dell’accordo tra le parti e l’esclusione della copertura assicurativa; l’ottavo riguardava le spese. Il quinto motivo denunciava motivazione apparente o omessa sul tema del mancato scorporo dei costi inevitabili dal danno liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e i motivi sesto, settimo e ottavo, quest’ultimo assorbito dall’accoglimento del quinto. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d’appello sul mancato scorporo dei costi che i committenti avrebbero comunque dovuto sostenere era solo apparente, perché non consentiva di ricostruire in modo comprensibile il percorso logico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata per nuovo esame sul punto, con conseguente riesame anche delle spese in sede di rinvio.
Norme richiamate
La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può risolversi in una critica alla lettura e valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, perché ciò integra un vizio motivazionale e non una violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dell’obbligazione professionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta in realtà a contestare l’accertamento di fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esclusione della propria responsabilità, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché mirava a sovvertire la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
Rilevante per il tema della liquidazione del danno; il motivo sul mancato scorporo dei costi inevitabili è stato accolto per motivazione apparente.
Richiamato per la responsabilità del debitore per l’operato di ausiliari o collaboratori, ma la censura è stata reputata inammissibile perché sollecitava una diversa ricostruzione dei fatti.
La motivazione è nulla quando manca del tutto o è talmente incongrua, contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi.
Richiamato nel contesto dell’interpretazione dell’accordo tra le parti; la Corte ha ribadito che la critica in cassazione non può tradursi in una mera proposta interpretativa alternativa.
Richiamato come canone di buona fede nell’interpretazione contrattuale; non è sufficiente opporre una lettura diversa dell’accordo per denunciare violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’esclusione della copertura assicurativa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la reale ratio della decisione impugnata.
Richiamato per sostenere che l’assicuratore avrebbe potuto esercitare rimedi specifici e che la mancata comunicazione era incolpevole; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato per sostenere la natura transattiva e novativa dell’accordo sulle muffe; la Corte ha escluso che il motivo colpisse la ratio della sentenza d’appello.
Richiamato nel medesimo contesto della transazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile come mera rilettura del fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto estintivo dell’accordo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile.
La doglianza sulle spese è stata assorbita dall’accoglimento del quinto motivo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito prospettare, sotto la veste della violazione di legge, una mera diversa lettura delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito: tale censura è inammissibile perché attiene al merito o, al più, al vizio di motivazione.
- La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato il materiale istruttorio; essa è ammissibile solo se si deduce l’utilizzazione di prove non acquisite o l’erronea applicazione del principio dispositivo nei limiti propri della norma.
- L’interpretazione degli accordi negoziali è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante una semplice contrapposizione di un’interpretazione alternativa ritenuta più persuasiva dalla parte.
- Per dedurre utilmente la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali; in difetto, la censura si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito ed è inammissibile.
- La motivazione è nulla ex art. 132, n. 4, c.p.c. solo quando manca del tutto o è così incongrua, contraddittoria o incomprensibile da non consentire la ricostruzione della ratio decidendi; non basta lamentarne la scarsa persuasività o la non condivisibilità.
- In tema di danno risarcibile, il giudice deve dare conto in modo intelligibile del criterio seguito per evitare duplicazioni o sovrapposizioni di poste, specie quando si contesti che nel computo siano stati inclusi costi che la parte avrebbe comunque sostenuto in ogni caso.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se la critica si dirige contro una ragione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- La questione nuova in cassazione è inammissibile se non risulta trattata nella sentenza impugnata e la parte non indica dove l’abbia dedotta nei gradi di merito.
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