Cassazione Civile, Ordinanza n. 24860/2023 del 18/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione, da parte della Corte d’appello in sede ex art. 702 bis c.p.c., dell’indennità di esproprio dovuta per un’area di proprietà del ricorrente, comprensiva di un manufatto insistente sul mappale 180 e di ulteriori particelle indicate in atti. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di appello con tre motivi: 1) ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., contestando la ricostruzione della Corte territoriale circa l’assenza di titolo edilizio del manufatto, sostenendo che all’epoca della costruzione fosse sufficiente un visto del Sindaco o un’autorizzazione su carta semplice, e richiamando documentazione di progetto e successivo accatastamento; 2) ha dedotto vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non provata la proprietà dell’intera particella 180; 3) ha denunciato violazione di legge, in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001, assumendo che l’area espropriata dovesse essere qualificata come edificabile e che, conseguentemente, il valore indennitario fosse stato determinato in modo incongruo anche con riferimento alle altre aree indicate.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di impugnazione perché ha ritenuto il ricorso improcedibile. Ha evidenziato che il ricorrente aveva depositato una copia analogica dell’ordinanza impugnata priva di attestazione di conformità e, pur avendo allegato la notificazione del provvedimento, non aveva prodotto la relata di notificazione richiesta dall’art. 369 c.p.c.; le circostanze idonee a escludere l’improcedibilità non risultavano dagli atti. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria depositata dall’ente intimato perché tardiva e non ritualmente notificata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, mentre è stato disposto l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento definito dalla Corte d’appello con ordinanza decisoria
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare vizi di violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame/insufficienza motivazionale
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione urbanistica ed edificatoria dell’area ai fini dell’indennità di esproprio
la Corte ribadisce che, decorso il termine per il controricorso, la parte intimata che non abbia ritualmente notificato il controricorso non può svolgere ulteriori attività processuali con semplice memoria depositata
la mancata produzione della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica determina improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della decisione impugnata deve rispettare rigorosamente l’art. 369 c.p.c.: se il ricorrente deduce la notificazione della sentenza o dell’ordinanza impugnata, deve depositare anche la relata di notifica o la documentazione equivalente; in difetto, il ricorso è improcedibile salvo che tale documentazione sia già legittimamente presente nel fascicolo.
- La copia analogica di un provvedimento redatto in formato digitale, se priva di attestazione di conformità, non soddisfa di per sé l’onere documentale richiesto per la procedibilità del ricorso per cassazione.
- La memoria depositata dalla parte intimata oltre il termine per il controricorso e senza rituale notificazione non può essere trattata come controricorso tardivo né può svolgere funzione di contraddittorio processuale.
- La verifica della procedibilità precede l’esame dell’ammissibilità e del merito dei motivi di ricorso; ove manchi la documentazione richiesta dall’art. 369 c.p.c., la Corte arresta il giudizio senza scrutinare le censure sostanziali.
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