Cassazione Civile, Ordinanza n. 07629/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2004 con recupero di un credito d’imposta per incentivi fiscali nel settore commercio e turismo in Puglia. Dopo un primo sgravio disposto dall’Ufficio a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione ha emesso una nuova cartella sostenendo che il credito fosse stato utilizzato senza essere stato indicato nel quadro RU della dichiarazione relativa all’anno in cui il beneficio era stato concesso (anno 2003) e, secondo quanto dedotto in ricorso, anche nell’anno successivo. I giudici di merito hanno ritenuto che la mancata indicazione del credito fosse un mero errore formale, non idoneo a determinare decadenza. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L. 449/1997, dell’art. 11 L. 317/1991 e del principio di libera emendabilità della dichiarazione fiscale, sostenendo che il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui il beneficio era stato concesso o al più in quella successiva, e che la CTR aveva erroneamente valorizzato la natura formale dell’omissione. L’Amministrazione contesta anche l’affermazione della CTR circa la tardiva presentazione della dichiarazione, ma su tale profilo la Corte non decide per difetto di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, secondo la disciplina richiamata e la propria giurisprudenza, il credito d’imposta doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il beneficio era stato concesso, a pena di decadenza; la mancata indicazione non è un’irregolarità meramente formale. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la decadenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha invece statuito sulla dedotta omessa presentazione della dichiarazione, perché il relativo documento non era stato adeguatamente riprodotto in atti.
Norme richiamate
art. 11 L. 27 dicembre 1997, n. 449
Il richiamo alla norma conferma che il credito d’imposta disciplinato dal bando e dalla legge va indicato nella dichiarazione secondo le modalità previste dalla disciplina speciale; la Corte la coordina con l’art. 11 L. 317/1991 nel senso della decadenza in caso di omissione tempestiva.
art. 11 L. 5 ottobre 1991, n. 317
il credito d'imposta ... deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ... o nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo
La mancata indicazione del credito nella dichiarazione del periodo di concessione del beneficio, o in quella immediatamente successiva se consentita, comporta decadenza dal beneficio; l’allegazione della comunicazione ministeriale ha funzione solo istruttoria e non sostituisce l’indicazione dichiarativa.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nei regimi agevolativi che subordinano il credito d’imposta a un adempimento dichiarativo, l’indicazione del beneficio nella dichiarazione dei redditi prevista dalla legge è un onere sostanziale: la sua omissione comporta decadenza, non mera irregolarità formale.
- La disciplina speciale sul credito d’imposta prevale sulla tesi della libera emendabilità della dichiarazione fiscale quando l’errore consista nel mancato assolvimento dell’onere dichiarativo richiesto a pena di decadenza.
- L’allegazione di documenti o comunicazioni amministrative non equivale, di per sé, all’indicazione del credito nella dichiarazione e non sana l’omissione richiesta dalla norma.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che investe un fatto processuale o documentale non può essere scrutinato se la documentazione rilevante non è stata adeguatamente riprodotta o trascritta nel rispetto del principio di autosufficienza.
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