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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 226/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 372/2024 del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.12.2024, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 226/2024 del Tribunale di Nuoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La pronuncia del giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a percepire euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero al pagamento complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, il Ministero aveva corrisposto soltanto le spese legali liquidate nella sentenza, senza dare esecuzione alla condanna principale. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, attraverso la quale deve essere attribuito il beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione statale, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione del comando contenuto nella pronuncia.
  • Quando il giudicato impone all'amministrazione il riconoscimento di un beneficio economico mediante uno specifico strumento amministrativo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione secondo le modalità stabilite nel titolo, senza modificare o sostituire il contenuto della decisione da eseguire.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione entro un termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, l'esecuzione del giudicato relativo a somme dovute può avvenire mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente all'amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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