Cassazione Civile, Sentenza n. 26761/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli attori (Spinetti Marcello e Ferrazza Anna Maria) avevano chiesto il riconoscimento dell'usucapione della piena proprietà di un appartamento a Genzano di Roma, in virtù della loro occupazione conseguente a una scrittura del 2.1.1981 (preliminare di compravendita). In subordine chiedevano la restituzione delle somme versate e il risarcimento. Il Tribunale di Velletri rigettò per insufficiente prova dei requisiti dell'usucapione; la Corte d'Appello di Roma confermò, ritenendo inefficace la scrittura del 2.1.1981 (per non essere sottoscritta da tutti i comproprietari) e mancante la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione. Con ricorso per cassazione la Ferrazza/A. Spinetti dedusse quattro motivi: omissione di pronuncia e vizio nella valutazione della scrittura privata e di testi; errata valutazione dell'attendibilità di un teste; mancato confronto delle dichiarazioni contrastanti; errato rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa e restituzione delle somme. Le doglianze riguardavano, in sintesi, la qualificazione e il valore probatorio della scrittura del 1981, la valutazione delle deposizioni testimoniali e la presunta mancanza di contestazione delle somme da restituire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la scrittura del 2.1.1981, sia che si consideri preliminare sia che si consideri trasferimento definitivo, non consente di dimostrare il possesso utile all'usucapione (il preliminare dà luogo a mera detenzione senza animus possidendi; se fosse titolo traslativo la proprietà non si può usucapire in quanto già trasferita dal titolo). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i rilievi relativi alla valutazione delle prove testimoniali (sindacato sulla credibilità spettante al giudice di merito; ipotesi di doppia conforme), e ha ritenuto che la domanda subordinata di arricchimento/resto non fosse provata perché mancavano elementi specifici sulla ricezione e sulle modalità di pagamento delle somme. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in €4.700 oltre oneri) e richiamo all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze probatorie; la Corte afferma che non è stata violata la regola di valutazione probatoria e che la doglianza mira a riesaminare valutazioni di fatto del giudice di merito, non sindacabili in Cassazione salvo profili di motivazione.
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5 c.p.c.
Articola i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto, omessa pronuncia su punto decisivo). La Corte valuta i singoli motivi alla luce di queste fattispecie e li dichiara inammissibili o infondati, specie quando si tratta di sindacare valutazioni di fatto o di doppia conforme.
Riferito per affermare che uno dei comproprietari può legittimamente obbligarsi a vendere la cosa comune (contratto su cosa parzialmente altrui). La Corte osserva che ciò è possibile ma non determina, di per sé, l'acquisto del possesso utile all'usucapione da parte del promissario acquirente.
Richiamato nell'ambito della censura sulla valutazione della testimonianza; la Corte ribadisce che l'attendibilità dei testimoni è valutazione di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali.
Invocato per dichiarare l'inammissibilità di dogliane basate su 'doppia conforme' (ossia su valutazioni di fatto conformi a due gradi di giudizio), che la Cassazione non può riesaminare.
Richiamato in relazione al principio della non contestazione: la Corte sottolinea che l'art.115 non esime il giudice dal riesaminare i fatti ove dalle prove emerse risulti una diversa ricostruzione; pertanto la mancata contestazione non impone l'accoglimento della pretesa se le prove smentiscono il fatto dichiarato.
Menzi onato in relazione alle regole probatorie e all'onere di allegazione; la Corte considera che la parte attrice non ha assolto l'onere probatorio circa la ricezione delle somme rivendicate.
Richiamato come principio sull'onere della prova: chi afferma un fatto deve provare. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano provato la dazione delle somme ora richieste in restituzione.
Richiamato perché la domanda subordinata di arricchimento sarebbe stata formulata solo in una memoria ex art.183; comunque la Corte ha ritenuto la domanda contestata e non provata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il richiamo alla possibilità di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato qualora sussistano i presupposti; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Il possesso utile all'usucapione richiede animus possidendi: la disponibilità derivante da un contratto preliminare che prevede la consegna anticipata costituisce in genere mera detenzione e non possesso acquisitivo per usucapione.
- Se la relazione con la cosa ha origine da un titolo che ammette la proprietà (anche se non trascritto o privo di forma pubblica), ciò esclude in principio la configurabilità di un possesso usucapiente perché il titolo implica l'altruità della cosa o, se trasferisce la proprietà, non è soggetta a usucapione da parte del medesimo titolare.
- La prova dell'usucapione impone dimostrazione rigorosa dell'intervallo temporale e dell'animus: intestazioni utenze, pagamenti di tributi e altri elementi fattuali sono significativi e possono indicare mera detenzione se risultano a nome del promissario venditore.
- La valutazione della credibilità dei testimoni è valutazione di fatto riservata al giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo per vizi di motivazione o violazioni regolari di legge, non per una diversa lettura delle prove.
- Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) non impedisce al giudice di disattendere una allegazione non contestata qualora le prove raccolte conducano a una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per ottenere la restituzione di somme (arricchimento senza causa) è necessario provare la dazione e le modalità di pagamento; l'assenza di elementi specifici comporta il rigetto della domanda.
- Un comproprietario può assumere obblighi di vendita sulla cosa comune (art.1478 c.c.), ma ciò non vale automaticamente come prova di possesso o di trasferimento definitivo ai fini dell'usucapione.
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