Cassazione Civile, Sentenza n. 26727/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto inammissibili le domande proposte da Gruppo Ro.Ri. in via subordinata (risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. e indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.), qualificandole come nuove e ammissibili solo se derivanti da una domanda riconvenzionale. Il ricorso denunciava l'erronea interpretazione delle norme processuali (soprattutto artt. 645 e 183 c.p.c.) e sosteneva che le domande subordinate erano state introdotte in ragione delle difese mosse dalle controparti e trovavano fondamento nella stessa vicenda sostanziale dedotta nel ricorso monitorio.
La decisione
La Corte di legittimità (Sezioni Unite) ha esaminato l'orientamento giurisprudenziale recente (in particolare S.U. 15 giugno 2015 n.12310 e S.U. 13 settembre 2018 n.22404) e ha ritenuto ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto di domande alternative/modificate rispetto a quella introdotta in via monitoria, purché tali domande si riferiscano al medesimo interesse sostanziale e siano connesse per incompatibilità o alternatività alla domanda originaria. In particolare la Corte ha affermato che anche le domande di indennizzo ex art.2041 c.c. e di risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. possono essere ammesse nella comparsa di costituzione e risposta o nella prima memoria ex art.183 c.p.c., se fondate sulla stessa vicenda sostanziale dedotta col ricorso per decreto ingiuntivo. Sul punto il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del quarto motivo; la Corte ha accolto il principio di diritto indicato e rimesso la trattazione alle sezioni competenti per gli ulteriori profili.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio di cognizione ordinario ma in prosecuzione della fase monitoria; ciò non impedisce che l'opposto, nel corso del giudizio, possa proporre domande alternative/modificate connesse alla stessa vicenda sostanziale.
art. 183 c.p.c.
La memoria e l'udienza previste dall'art.183 consentono la modificazione della domanda (anche del petitum e della causa petendi) purché la domanda modificata sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; principio esteso anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 2041 c.c.
L'azione di indennizzo per ingiustificato arricchimento può essere proposta in via subordinata o come domanda modificata nel giudizio instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo, se si riferisce alla stessa vicenda sostanziale e appare connessa per incompatibilità alla domanda di adempimento originaria.
art. 1337 c.c.
La domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale può essere introdotta nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo come domanda alternativa/modificata, qualora trovi fondamento nel medesimo interesse sostanziale dedotto nel ricorso monitorio.
S.U. 15 giugno 2015 n. 12310
Ha riconosciuto la possibile modificazione della domanda in udienza/memoria (ius variandi), anche riguardo ad elementi oggettivi (petitum e causa petendi), a condizione che la domanda modificata sia connessa alla medesima vicenda sostanziale; principio assunto come cardine dalla decisione impugnata.
S.U. 13 settembre 2018 n. 22404
Ha confermato e applicato il paradigma del 2015 alla domanda di ingiustificato arricchimento (art.2041 c.c.), affermandone l'ammissibilità in via subordinata nella memoria ex art.183 quando riferita alla medesima vicenda sostanziale.
S.U. 13 gennaio 2022 n. 927
Ha chiarito che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo di impugnazione ma un giudizio di cognizione in prosecuzione della fase monitoria; lettura che è stata richiamata per delimitare gli effetti del revirement sul processo monitorio.
S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128
Pronuncia anteriore che limitava l'ammissibilità dell'azione di arricchimento proposta dall'opposto salvo particolari condizioni; la decisione del 2018 ha riconsiderato e superato alcuni aspetti di tale impostazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre nella comparsa di costituzione e risposta (o nella prima memoria ex art.183) domande alternative o 'modificate' rispetto a quelle introdotte in via monitoria, purché trovino fondamento nel medesimo interesse sostanziale dedotto con il ricorso monitorio.
- La prova della connessione fra la nuova domanda e la vicenda sostanziale originaria è essenziale: la nuova pretesa deve riguardare lo stesso bene della vita/patrimoniale e risultare connessa per incompatibilità o alternatività alla domanda originaria.
- Non è richiesto che la domanda alternativa derivi da una riconvenzionale dell'opponente: la riconvenzionale non è l'unico modo per rendere ammissibile la novazione difensiva, purché rispettati i limiti di connessione e non sia arrecato pregiudizio al diritto di difesa della controparte.
- In caso di proposte di indennizzo contro una pubblica amministrazione, occorre curare l'emergenza dell'utilitas o dell'elemento specifico richiesto per la responsabilità/arricchimento nei confronti della PA (es. riconoscimento dell'utilità della prestazione).
- Per massimizzare la tempestività e l'economia processuale: introdurre sin dalla comparsa di costituzione e risposta (o nella prima memoria) le domande alternative subordinate chiarendo il nesso con la vicenda originaria; in mancanza, allegare fatti e ragioni che dimostrino la connessione e la compatibilità con il thema decidendum originario.
- Evitare di proporre novità completamente estranee alla vicenda originaria: il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di domande palesemente slegate, e la strategia può essere controproducente.
- Se si è parte che ha ottenuto un decreto ingiuntivo, non si esauriscono le facoltà difensive con la fase monitoria: la comparsa di risposta può svolgere funzione attiva e introdurre domande alternative legittime se ben fondate sulla stessa vicenda sostanziale.
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