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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26727/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto inammissibili le domande proposte da Gruppo Ro.Ri. in via subordinata (risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. e indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.), qualificandole come nuove e ammissibili solo se derivanti da una domanda riconvenzionale. Il ricorso denunciava l'erronea interpretazione delle norme processuali (soprattutto artt. 645 e 183 c.p.c.) e sosteneva che le domande subordinate erano state introdotte in ragione delle difese mosse dalle controparti e trovavano fondamento nella stessa vicenda sostanziale dedotta nel ricorso monitorio.

La decisione

La Corte di legittimità (Sezioni Unite) ha esaminato l'orientamento giurisprudenziale recente (in particolare S.U. 15 giugno 2015 n.12310 e S.U. 13 settembre 2018 n.22404) e ha ritenuto ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto di domande alternative/modificate rispetto a quella introdotta in via monitoria, purché tali domande si riferiscano al medesimo interesse sostanziale e siano connesse per incompatibilità o alternatività alla domanda originaria. In particolare la Corte ha affermato che anche le domande di indennizzo ex art.2041 c.c. e di risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. possono essere ammesse nella comparsa di costituzione e risposta o nella prima memoria ex art.183 c.p.c., se fondate sulla stessa vicenda sostanziale dedotta col ricorso per decreto ingiuntivo. Sul punto il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del quarto motivo; la Corte ha accolto il principio di diritto indicato e rimesso la trattazione alle sezioni competenti per gli ulteriori profili.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio di cognizione ordinario ma in prosecuzione della fase monitoria; ciò non impedisce che l'opposto, nel corso del giudizio, possa proporre domande alternative/modificate connesse alla stessa vicenda sostanziale.

  • art. 183 c.p.c.

    La memoria e l'udienza previste dall'art.183 consentono la modificazione della domanda (anche del petitum e della causa petendi) purché la domanda modificata sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; principio esteso anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di indennizzo per ingiustificato arricchimento può essere proposta in via subordinata o come domanda modificata nel giudizio instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo, se si riferisce alla stessa vicenda sostanziale e appare connessa per incompatibilità alla domanda di adempimento originaria.

  • art. 1337 c.c.

    La domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale può essere introdotta nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo come domanda alternativa/modificata, qualora trovi fondamento nel medesimo interesse sostanziale dedotto nel ricorso monitorio.

  • S.U. 15 giugno 2015 n. 12310

    Ha riconosciuto la possibile modificazione della domanda in udienza/memoria (ius variandi), anche riguardo ad elementi oggettivi (petitum e causa petendi), a condizione che la domanda modificata sia connessa alla medesima vicenda sostanziale; principio assunto come cardine dalla decisione impugnata.

  • S.U. 13 settembre 2018 n. 22404

    Ha confermato e applicato il paradigma del 2015 alla domanda di ingiustificato arricchimento (art.2041 c.c.), affermandone l'ammissibilità in via subordinata nella memoria ex art.183 quando riferita alla medesima vicenda sostanziale.

  • S.U. 13 gennaio 2022 n. 927

    Ha chiarito che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo di impugnazione ma un giudizio di cognizione in prosecuzione della fase monitoria; lettura che è stata richiamata per delimitare gli effetti del revirement sul processo monitorio.

  • S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128

    Pronuncia anteriore che limitava l'ammissibilità dell'azione di arricchimento proposta dall'opposto salvo particolari condizioni; la decisione del 2018 ha riconsiderato e superato alcuni aspetti di tale impostazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre nella comparsa di costituzione e risposta (o nella prima memoria ex art.183) domande alternative o 'modificate' rispetto a quelle introdotte in via monitoria, purché trovino fondamento nel medesimo interesse sostanziale dedotto con il ricorso monitorio.
  • La prova della connessione fra la nuova domanda e la vicenda sostanziale originaria è essenziale: la nuova pretesa deve riguardare lo stesso bene della vita/patrimoniale e risultare connessa per incompatibilità o alternatività alla domanda originaria.
  • Non è richiesto che la domanda alternativa derivi da una riconvenzionale dell'opponente: la riconvenzionale non è l'unico modo per rendere ammissibile la novazione difensiva, purché rispettati i limiti di connessione e non sia arrecato pregiudizio al diritto di difesa della controparte.
  • In caso di proposte di indennizzo contro una pubblica amministrazione, occorre curare l'emergenza dell'utilitas o dell'elemento specifico richiesto per la responsabilità/arricchimento nei confronti della PA (es. riconoscimento dell'utilità della prestazione).
  • Per massimizzare la tempestività e l'economia processuale: introdurre sin dalla comparsa di costituzione e risposta (o nella prima memoria) le domande alternative subordinate chiarendo il nesso con la vicenda originaria; in mancanza, allegare fatti e ragioni che dimostrino la connessione e la compatibilità con il thema decidendum originario.
  • Evitare di proporre novità completamente estranee alla vicenda originaria: il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di domande palesemente slegate, e la strategia può essere controproducente.
  • Se si è parte che ha ottenuto un decreto ingiuntivo, non si esauriscono le facoltà difensive con la fase monitoria: la comparsa di risposta può svolgere funzione attiva e introdurre domande alternative legittime se ben fondate sulla stessa vicenda sostanziale.

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