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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26766/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie di euro 30.000 ciascuno irrogate da Consob per violazione degli obblighi di informazione nel prospetto relativo all'aumento di capitale della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (BPEL) nel 2013, ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 7, TUF. Il punto centrale era la presunta decadenza del potere sanzionatorio di Consob ai sensi dell'art. 195 TUF: la contestazione è stata notificata il 04/10/2016 relativamente a fatti del 2013. La Corte d'appello di Firenze ha ritenuto la contestazione tardiva ritenendo che Consob fosse in possesso degli elementi conoscitivi almeno dal febbraio 2014, sicché il termine di 180 giorni sarebbe già decorso. Consob ha impugnato sostenendo che l'acquisizione di fatti materiali non coincide con il momento dell'accertamento e che elementi decisivi (in particolare la lettera di Banca d'Italia del 24/07/2012) sono stati acquisiti da Consob solo il 12/05/2016, rendendo dunque tempestiva la contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Consob (primo, secondo e terzo motivo) assorbendo il quarto, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato al giudice a quo per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto enunciati. In sintesi: la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione della Corte d'appello che aveva anticipato il momento dell'accertamento, sostituendosi discrezionalmente all'autorità di vigilanza e non tenendo conto che elementi rilevanti sono stati acquisiti da Consob solo nel 2016. La Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) - art. 195, comma 1

    termine di centottanta giorni per la contestazione

    Il termine di 180 giorni per la notifica della contestazione decorre dal momento in cui l'autorita ha completato l'attivita istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione, non dalla mera acquisizione materiale dei fatti; il giudice verifica la ragionevolezza dei tempi ma non puo sostituirsi all'amministrazione nella scelta di avviare le indagini

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - art. 94, commi 2 e 7

    obblighi di informazione nel prospetto

    Norma sostanziale invocata a fondamento della sanzione: omessa o lacunosa informazione nel prospetto che privi gli investitori di elementi per un giudizio fondato sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente

  • legge n. 689/1981 - art. 14, commi 2 e 6

    Principi sulla disciplina dei procedimenti sanzionatori, segnatamente riguardo ai termini di conclusione del procedimento; estensione di tali principi ai procedimenti sanzionatori finanziari

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - art. 5, commi 2 e 5 e 5-bis, 5-ter

    le autorita operano in modo coordinato e si danno reciprocamente comunicazione delle irregolarita e dei provvedimenti

    Regole di cooperazione tra Banca d'Italia e Consob: le informazioni ispettive dell'una sono rilevanti per l'altra solo al momento della loro trasmissione formale; presunzione, salvo prova contraria, che l'autorita non ispezionante possa apprezzare le irregolarita solo dal momento in cui riceve i rilievi

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - art. 10

    Previsione dello scambio di informazioni e della possibilita per l'autorita non ispezionante di chiedere accertamenti su profili di propria competenza; utile per valutare quando l'autorita abbia avuto conoscenza utile ai fini sanzionatori

  • Testo Unico Bancario (TUB) - artt. 56 e 75 e artt. 72 ss.

    Norme sulla amministrazione straordinaria e sulla trasmissione dei rapporti periodici dei commissari: quando una banca sottoposta a gestione coattiva produce rapporti periodici o provvedimenti della Banca d'Italia, tali atti rendono di regola conoscibili alle altre autorita di vigilanza ai fini sanzionatori

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per contestare una violazione amministrativa prevista dall'art. 195 TUF non coincide automaticamente con la prima acquisizione materiale di fatti; si considera il momento in cui l'autorita ha completato l'attivita istruttoria necessaria per verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto dell'illecito.
  • Il giudice di merito, in caso di opposizione per ritardo, puo sindacare solo la ragionevolezza e la non ingiustificata inerzia nei tempi dell'istruttoria, ma non puo sostituirsi all'autorita nel decidere se e quando avviare specifiche attivita investigative.
  • Quando intervengono piu autorita di vigilanza (es. Banca d'Italia e Consob), le informazioni ispettive dell'autorita ispezionante sono rilevanti per l'altra autorita ai fini sanzionatori di regola dal momento della loro trasmissione formale; prima di tale trasmissione non si puo ritenere automatico l'accertamento sanzionatorio.
  • La presenza di una procedura coattiva (amministrazione straordinaria, risoluzione) modifica la prospettiva temporale: i rapporti dei commissari o i provvedimenti della Banca d'Italia costituiscono tipicamente il momento a partire dal quale Consob puo ritenersi in possesso degli elementi utili per l'accertamento.
  • Nella valutazione della tempestivita la corte terrà conto della complessita del caso e dell'opportunita ex ante di compiere ulteriori indagini per evitare la parcellizzazione dell'accertamento; tuttavia l'amministrazione non puo indugiare ingiustificatamente dopo aver acquisito elementi sufficienti.
  • Se elementi decisivi per l'accertamento vengono acquisiti dall'autorita solo in epoca successiva (per esempio documenti trasmessi tardivamente dall'ispezionata o da altra autorita), il termine per la contestazione decorre da questa acquisizione, rendendo possibile una contestazione anche oltre periodi anteriori in apparenza rilevanti.

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