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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26759/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla titolarità della proprietà di porzioni di un immobile (Torre A, Torre B e Piastra E) ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione: INPDAP/INPS aveva chiesto il risarcimento per la presunta indebita cessione della Torre A e della Piastra E; il Consorzio G6 (gestore della procedura) ha contestato che la cessione alla SCIP avesse riguardato la Torre A, sostenendo che fosse stata trasferita solo la Torre B, e ha chiesto l'accertamento dell'oggetto del contratto e, subordinatamente, la nullità/inefficacia della vendita. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d'appello di Roma hanno accolto la domanda di accertamento (soltanto la Torre B era stata trasferita) e, ad abundantiam, dichiarato l'invalidità della parte di atto riferibile alla Torre A; Fingest ha impugnato in Cassazione numerosi profili (legittimazione del Consorzio, mancanza di litisconsorte necessario, contrasto con precedente giudicato, vizio di motivazione e di specificità dell'appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Fingest. Motivi principali: il terzo motivo (presunta contrarietà al giudicato formatosi in altra causa) era inammissibile per ragioni procedurali (doveva essere esperita la revocazione ai sensi dell'art. 395 n.5 c.p.c.); il Consorzio G6 è risultato avere interesse ad agire (art. 1421 c.c./art.34 c.p.c. per la questione incidentale) e quindi legittimazione; l'assenza della SCIP non ha reso nulla la decisione perché SCIP era stata sostituita ex lege da INPDAP/INPS (art. 43‑bis d.l. n.207/2008) nei rapporti relativi agli immobili; le censure sulla specificità dell'appello e sulla motivazione non sono state ritenute idonee a determinare l'annullamento della sentenza di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse

    La Corte rileva che la locuzione "chiunque vi ha interesse" include terzi che, pur non avendo sottoscritto il contratto, hanno un interesse concreto (es. il gestore della procedura) e pertanto possono esperire l'azione di nullità.

  • art. 34 c.p.c.

    Riferimento alla questione incidentale (accertamento dell'oggetto del contratto) con efficacia di giudicato quando il terzo dimostri un interesse concreto travalicante il giudizio in corso.

  • art. 102 c.p.c.

    Discussione sulla necessità di chiamare al processo le parti necessarie (come la venditrice SCIP) quando è proposta l'azione di nullità; la Corte ritiene però che la successione ex lege abbia integrato il contraddittorio.

  • art. 395, n. 5 c.p.c.

    la sentenza sia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione

    Quando il giudicato esterno si forma durante il giudizio di secondo grado, l'impugnazione per contrasto con tale giudicato deve essere proposta con ricorso per revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di specificità dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla mancata specificità quando il motivo è stato esaminato nel merito e respinto.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Norme richiamate come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme processuali e di diritto sostanziale).

  • art. 43‑bis d.l. n. 207/2008 (convertito)

    "i beni immobili ... sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi"; "i soggetti originariamente proprietari ... sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali e attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP"

    La norma ha fatto sì che SCIP fosse sostituita ex lege da INPDAP/INPS nei rapporti processuali relativi agli immobili, eliminando il vizio per mancata evocazione della SCIP come litisconsorte necessario.

  • d.l. n. 351/2001 (conv. legge n. 410/2001) e d.lgs. n. 104/1996; d.l. n. 140/1997

    Richiamate a livello di quadro normativo come base delle operazioni di individuazione e trasferimento del patrimonio immobiliare pubblico e delle successive vendite; costituiscono il contesto legislativo della cartolarizzazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nella contestazione relativa all'eccezione di giudicato e all'inefficacia rispetto a precedenti decisioni; la Corte ha valutato la prospettiva dell'efficacia del giudicato esterno.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e ai limiti della motivazione del giudice di appello; la Corte ha ritenuto la motivazione per relationem valida quando collegata e intellegibile.

Massime di principio

  • Un terzo può proporre l'azione di nullità di un contratto se dimostra un interesse concreto e rilevante; la locuzione "chiunque vi ha interesse" dell'art. 1421 c.c. comprende anche soggetti non parte ma coinvolti negli effetti dell'atto.
  • Se durante un giudizio di secondo grado si forma un giudicato in altra controversia che contrasta con la decisione impugnata, il rimedio corretto è la revocazione ex art. 395 c.p.c. (n. 5), non il ricorso per cassazione.
  • L'assenza in giudizio del soggetto che ha stipulato il contratto (venditore) può essere rilevante, ma la successione universale o ex lege (es. norme che reintegrano la titolarità) può sanare la mancanza del litisconsorte quando il soggetto sostituto è parte del processo.
  • La questione incidentale di accertamento (art. 34 c.p.c.) può essere esperita da chi ne ha un interesse che travalica la lite in corso e può produrre efficacia di giudicato su altre posizioni giuridiche.
  • In appello i motivi devono essere specifici e coerenti con ciò che è stato effettivamente deciso; tuttavia, se la Corte d'appello decide il merito e rigetta le censure, il rilievo formale di inammissibilità non sempre comporta annullamento, specie se il punto è stato esaminato ad abundantiam.
  • La motivazione per relationem è ammessa se il giudice di appello integra e applica in modo intellegibile la linea argomentativa di primo grado; non costituisce automaticamente omessa motivazione.
  • Nei casi complessi con profili di interesse pubblico o di diritto amministrativo, le spese possono essere compensate per la delicatezza delle questioni e la difficoltà di interpretazione.

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