Sentenza n. 1367/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione: della Delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 15 maggio 2024, notificata il 5 agosto 2024, limitatamente alla parte in cui dispone “l’obbligo di intestare al collaboratore il bene immobile cui si riferisce il progetto di reinserimento” di cui alla approvata capitalizzazione delle misure di assistenza percepite; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991, limitatamente all'obbligo di intestare al collaboratore il bene immobile oggetto del progetto di reinserimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 del 15 maggio 2024, notificata il 5 agosto 2024, nella parte in cui subordinava la capitalizzazione delle misure di assistenza all'obbligo di acquistare e intestarsi il bene immobile cui si riferiva il progetto di reinserimento. Il testo non riporta specifici motivi di legittimità dedotti. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare e il fallimento di una prima proposta conciliativa, il ricorrente ha dichiarato che, a seguito di interlocuzioni stragiudiziali, aveva raggiunto un accordo con l'Amministrazione, aderendo alla richiesta e acquistando e intestandosi l'immobile; ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la realizzazione del progetto nei termini richiesti dall'Amministrazione e la dichiarata cessazione dell'interesse eliminavano l'utilità concreta di una pronuncia sul merito. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio euro 708,50, oltre rimborso forfettario del 15% e oneri di legge, applicando i criteri del d.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, nonché le riduzioni previste per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
Norme richiamate
obbligo di intestare al collaboratore il bene immobile cui si riferisce il progetto di reinserimento
Costituisce la base normativa della delibera della Commissione Centrale relativa al progetto di reinserimento e alla capitalizzazione delle misure di assistenza; il testo non contiene una decisione interpretativa di merito sulla disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
È richiamato in relazione alla definizione della controversia in camera di consiglio.
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti dei valori medi e considerando l'impegno professionale.
Dimezza i compensi spettanti ai difensori nel gratuito patrocinio relativo al processo amministrativo.
art. 4 D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022
È applicato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva, dell'affare trattato e del risultato del giudizio, con le riduzioni indicate in sentenza.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, per effetto di una sopravvenienza intervenuta nelle more del giudizio, di non avere più interesse a una pronuncia sul merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, purché sia venuta meno l'utilità concreta della decisione.
- La realizzazione, a seguito di accordo stragiudiziale, dell'intervento amministrativo contestato o delle condizioni poste dall'Amministrazione può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di annullamento, senza che il giudice debba pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dell'atto.
- In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso del difensore è liquidato dall'autorità giudiziaria considerando i valori medi, l'impegno professionale, le caratteristiche dell'attività e il risultato del giudizio, applicando le riduzioni previste dalla normativa speciale.
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