Cassazione Civile, Ordinanza n. 08729/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di un debito tributario relativo a IVA e altri tributi per l'anno 2007, riferibile a una società in accomandita semplice della quale il contribuente era stato socio in un periodo precedente. Il giudizio di primo grado si era chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere per sgravio disposto dall'Agenzia delle entrate. In appello, la Commissione regionale aveva parzialmente accolto le doglianze del contribuente, affermando la responsabilità dell'Ufficio per avere emesso un atto nei confronti di un soggetto non più legittimato a rispondere del debito sociale, non avere verificato adeguatamente la posizione societaria e avere disposto lo sgravio solo dopo la notifica del ricorso. La CTR aveva quindi posto le spese di entrambi i gradi a carico dell'Ufficio, escludendo però i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 96, comma 2, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerare che il contribuente era stato iscritto a ruolo quale coobbligato sulla base delle risultanze dichiarative e che lo sgravio era stato tempestivo. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, censurando la liquidazione delle spese, la mancata condanna ex art. 96 c.p.c. e la mancata distrazione delle spese al difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la condanna dell'Ufficio alle spese perché l'atto era manifestamente illegittimo sin dall'origine e la CTR non aveva indicato gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese del primo grado, perché la CTR aveva liquidato il compenso professionale senza indicare i parametri applicati né motivare lo scostamento dai valori tariffari rilevanti ratione temporis. Ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, poiché non era stato indicato alcun danno ulteriore rispetto alle spese di lite. Il terzo motivo è rimasto assorbito, essendo rimessa al giudice di rinvio la decisione sulla distrazione delle spese. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
versione antecedente alla modifica del d.lgs. n. 156/2015
Nel processo tributario, il giudice può compensare le spese solo nei limiti previsti dalla norma applicabile ratione temporis; la compensazione richiede una motivazione adeguata e, dopo l'intervento della Corte costituzionale, non opera automaticamente per ogni cessazione della materia del contendere.
La disciplina dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non consente una compensazione automatica delle spese quando l'annullamento dell'atto avvenga fuori dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
La condanna per responsabilità aggravata richiede la dimostrazione dei presupposti previsti dalla norma; non può essere pronunciata in assenza di specifica allegazione e prova del danno ulteriore o della condotta processuale sanzionabile.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
versione vigente ratione temporis
La compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sulle ragioni della decisione, specialmente in tema di liquidazione delle spese e mancato ricorso all'art. 96 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese al difensore antistatario deve essere esaminata dal giudice; nel caso concreto la questione è stata assorbita dal rinvio sul capo delle spese.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati utilizzati come parametri del sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente.
L'annullamento in autotutela può costituire comportamento processuale leale e premiante ai fini della compensazione solo quando non emerga una manifesta illegittimità originaria dell'atto.
La liquidazione del compenso professionale deve avvenire in coerenza con i parametri applicabili al tempo del deposito della sentenza e, se si deroga ai valori di riferimento, occorre motivare lo scostamento.
art. 274 Cost. / sentenza Corte cost. n. 274 del 2005
È stata richiamata per affermare l'illegittimità della compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere diversa dalle ipotesi legalmente previste.
sentenza Corte cost. n. 77 del 2018
Ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che non consentiva la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve valutare la concreta regolazione delle spese secondo la disciplina applicabile ratione temporis e motivare l'eventuale deroga al principio di soccombenza.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato consente la compensazione delle spese solo se l'annullamento non sia dovuto a una manifesta illegittimità originaria dell'atto; in caso contrario resta applicabile il criterio della soccombenza virtuale.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione delle spese devono essere specifiche, esplicitate in motivazione e riferite a circostanze concrete della lite; non bastano formule generiche.
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice che si discosti dai parametri o riduca gli importi richiesti deve indicare le ragioni della scelta in modo tale da rendere controllabile la decisione in cassazione.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede allegazioni specifiche e l'indicazione del pregiudizio ulteriore subito; la mera illegittimità dell'atto o il rigetto della pretesa non bastano, da soli, a fondare la responsabilità aggravata.
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