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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14669/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di condanna per furto aggravato è rimasta ferma, senza riconoscimento dell'attenuante invocata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo in sostanza che il pregiudizio arrecato alla persona offesa e il valore del bene sottratto fossero di entità minima. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e riproduttiva di doglianze già esaminate, osservando che l'attenuante richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta e non del solo danno patrimoniale; inoltre ha rilevato che i profili fattuali addotti dal ricorrente risultavano smentiti dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso su tutti gli elementi della fattispecie concreta e sulla globalità del danno criminale, non essendo decisivi i soli parametri dell'entità minima del pregiudizio e del valore irrisorio del bene sottratto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno di speciale tenuità nei reati contro il patrimonio non può essere riconosciuta sulla base del solo modesto valore economico del bene o della limitata entità del pregiudizio immediato, ma richiede una valutazione globale della concreta offensività del fatto.
  • Quando la censura in cassazione si limita a riproporre questioni già esaminate e si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso può essere qualificato come manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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