Cassazione Civile, Ordinanza n. 17499/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2005 a una società che, pur avendo compilato il quadro GN relativo al consolidato fiscale in qualità di consolidata e avendo indicato il reddito di impresa da imputare alla consolidante, non aveva presentato la comunicazione prevista dall'art. 119, comma 1, lett. d), TUIR. L'Ufficio ha ritenuto che tale omissione rendesse inefficace l'adesione al regime di tassazione di gruppo. La CTP ha respinto il ricorso della contribuente; la CTR ha invece accolto l'appello, qualificando la comunicazione come adempimento meramente formale, superabile anche alla luce dell'art. 2 del d.l. n. 16/2012. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 119 TUIR, 2 d.l. n. 16/2012 e 2 d.P.R. n. 442/1997, sostenendo che la comunicazione è condizione essenziale e sostanziale dell'opzione per il consolidato, non sanabile con comportamenti concludenti; (2) violazione dell'art. 67 d.P.R. n. 600/1973, censurando l'affermazione della CTR secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto sopportare il rischio di una doppia imposizione, mentre al più la controllante avrebbe potuto chiedere il rimborso dell'eccedenza versata. La resistente ha chiesto anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 TUIR.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la comunicazione prevista dall'art. 119 TUIR non abbia natura meramente formale ma costituisca condizione essenziale e sostanziale per l'efficacia dell'opzione al regime di tassazione di gruppo. Ha richiamato la propria giurisprudenza più recente, affermando che la mancata comunicazione nei termini e con le modalità prescritte impedisce il perfezionamento del regime, senza che possa operare il principio dei comportamenti concludenti ex art. 2 d.P.R. n. 442/1997. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente; quelle di merito sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 119 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La comunicazione dell'opzione per la tassazione di gruppo è condizione essenziale per l'efficacia del regime e non un adempimento meramente formale.
Non è idoneo a trasformare in mera formalità l'omessa comunicazione quando manchi l'adempimento sostanziale richiesto per l'accesso al regime.
art. 2 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
Il richiamo ai comportamenti concludenti non si applica alle modalità di pagamento delle imposte e ai regimi speciali che richiedono una manifestazione di volontà tipizzata e tempestiva.
art. 5, comma 2, d.m. 9 giugno 2004
la comunicazione deve avvenire entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lett. d)
Concorre a definire il perfezionamento dell'opzione e conferma la necessità della comunicazione tempestiva.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il motivo relativo alla doppia imposizione è stato assorbito, senza esame nel merito.
La disciplina del consolidato fiscale non contrasta con i principi della legge delega, poiché richiede una volontà espressa in forma tipizzata per l'accesso a un regime fiscale alternativo.
artt. 3, 23, 53, 76, 77, 97 Cost.
È escluso il contrasto costituzionale dell'art. 119 TUIR, poiché la previsione di condizioni per l'efficacia di un regime impositivo speciale è compatibile con i principi evocati.
Massime di principio
- Nei regimi fiscali speciali che attribuiscono benefici al contribuente, l'opzione deve essere espressa nei modi, nei termini e con le formalità stabilite dalla legge; in mancanza, il regime non si perfeziona né tra le parti né nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- La comunicazione richiesta per l'accesso al regime di tassazione di gruppo ha natura sostanziale e non può essere sanata mediante comportamenti concludenti, poiché il principio dei comportamenti concludenti opera nei soli ambiti in cui la normativa lo consente.
- Quando una norma subordina l'efficacia di un regime fiscale all'esecuzione di una sequenza procedimentale tipizzata, il mancato rispetto di una delle condizioni essenziali impedisce l'ammissione al regime e legittima il recupero dell'imposta secondo il regime ordinario.
- La dedotta doppia imposizione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto impositivo, potendo semmai rilevare in via di rimborso dell'eccedenza da parte del soggetto che abbia versato oltre il dovuto.
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