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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39887/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in una fattispecie di furto commesso ai danni di un autocarro in sosta e lasciato aperto durante le operazioni di scarico, aveva ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che non vi fosse una reale necessità oggettiva di lasciare il portafogli all'interno dell'abitacolo, poiché la cosa avrebbe potuto essere custodita diversamente. La difesa chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza di appello. La Corte ha inoltre reputato corretta la motivazione sul punto della pubblica fede: la necessità di lasciare temporaneamente il portafogli nel veicolo per consentire lo scarico rapido della merce integra l'aggravante, secondo una nozione relativa di necessità collegata alle concrete circostanze del caso. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sussiste anche quando la cosa sia lasciata temporaneamente incustodita per ragioni di necessità connesse alle concrete circostanze del fatto, come lo scarico rapido di merci da un autocarro.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 568 c.p.p.

    La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di questioni già esaminate in appello non integra un motivo consentito.

Massime di principio

  • Per l'aggravante del furto commesso su cosa esposta alla pubblica fede, la "necessità" non va intesa in senso assoluto ma in relazione alle concrete esigenze del caso, purché tali esigenze siano specificamente accertate dal giudice.
  • La temporanea custodia di beni all'interno di un veicolo aperto, durante operazioni di scarico o altre attività pratiche, può integrare esposizione alla pubblica fede quando l'incustodia sia giustificata da un bisogno impellente e non meramente voluttuario.
  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza un'effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione che valorizza la contiguità temporale e spaziale tra il bene lasciato nel veicolo e l'attività in corso, nonché l'impossibilità pratica di una custodia più rigida nell'immediatezza, è idonea a sorreggere il riconoscimento dell'aggravante della pubblica fede.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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