Cassazione Penale, Ordinanza n. 36300/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per due reati connessi: resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato, quest'ultimo dedotto in relazione alla successiva denuncia di furto del motociclo. Il ricorrente contesta, in sintesi, la sussistenza della resistenza e del conseguente reato di simulazione di reato assumendo di non essere stato identificato dagli operanti; lamenta inoltre la mancata applicazione della continuazione tra i due delitti e deduce la prescrizione dei reati. La Corte osserva però che le censure sulla identificazione e sulla sussistenza dei fatti sono di merito e riproduttive di doglianze già confutate in appello, che aveva valorizzato l'identificazione da parte di entrambi i verbalizzanti. Quanto alla continuazione, viene escluso che la simulazione fosse programmata già al momento della resistenza. Sulla prescrizione, la Corte rileva che il termine era ancora in corso alla data della sentenza di appello, anche tenendo conto della sospensione del procedimento per rinvio richiesto dal difensore.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene le doglianze principali in fatto e già adeguatamente confutate dalla Corte di appello; reputa manifestamente infondata la censura sulla prescrizione perché, considerato il periodo di sospensione del procedimento, il termine maturava solo in data successiva alla sentenza di appello. Poiché il ricorso è inammissibile, non può essere rilevata d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la decisione di merito. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come reato presupposto contestato, rispetto al quale la Corte ritiene infondata la censura sulla mancata identificazione dell'autore del fatto.
Norma richiamata per il delitto di simulazione di reato, che la Corte ritiene non configurabile la continuazione con la resistenza perché non programmata al momento della condotta iniziale.
Richiamato per affermare che, in presenza di ricorso inammissibile, non può essere rilevata d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso è la base processuale della decisione.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e l'identificazione dell'imputato, quando la Corte di merito abbia già fornito una motivazione puntuale e coerente, sono inammissibili in cassazione se risolvono una mera rivalutazione del fatto.
- La continuazione tra due reati può essere esclusa quando la seconda condotta non risulti programmata sin dall'origine come parte di un medesimo disegno criminoso, ma appaia successiva e autonoma rispetto al primo fatto.
- L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di far valere o rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
- Ai fini della prescrizione, deve essere considerato anche il periodo di sospensione del procedimento derivante da rinvii disposti su richiesta della difesa, con conseguente postergazione della data di maturazione del termine.
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