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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catania, denunciando: (i) violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'individuazione della condotta, contestando che i giudici avessero fondato la decisione esclusivamente su intercettazioni senza adeguati riscontri e sostenendo che dalle conversazioni emergerebbe solo il dato ponderale e non la qualità della sostanza; (ii) violazione di legge e difetto di motivazione nella mancata configurazione delle condotte previste dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (lieve entità), per mancata prova della qualità dello stupefacente in assenza di sequestri; (iii) diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo poi espressamente rinunciato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi principali sono stati ritenuti generici e diretti a una rivalutazione del merito preclusa alla Corte di legittimità; nei casi di 'doppia conforme' è possibile leggere congiuntamente le motivazioni dei due giudici di merito e, qui, gli elementi intercettivi sono stati ritenuti adeguatamente integrati e interpretati dai giudici di merito (modalità di confezionamento, istruzioni al corriere, consegna della sostanza). Quanto alla contestazione della non applicabilità dell'art. 73, comma 5 (lieve entità), la Corte ha richiamato la necessità di valutare complessivamente mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità: nel caso concreto le condotte non risultano di lieve entità per la reiterazione, l'organizzazione e i rilevanti quantitativi/importi. Il terzo motivo è stato dichiarato privo di interesse per rinuncia. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 in tema di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Art. 73 disciplina il traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che, alla luce di mezzi, modalità, quantità e continuità dell'attività, le condotte non rientrassero nella ipotesi di lieve entità (comma 5) né si dovesse riconoscere la fattispecie diversa invocata (comma 4) per mancanza di prova idonea della qualità e per l'insieme probatorio che attestava consegna e compravendita.

  • Codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato: utilizzato per contestare la partecipazione di Caggeggi in reati commessi con altri.

  • Codice penale, artt. 624-bis e 625

    624-bis primo e terzo comma; 625 primo comma n. 2

    Reati predatori (rapina/ estorsione o furto con modalità aggravate) contestati in concorso per il capo relativo all'impossessamento di somma rilevante.

  • Codice penale, art. 648

    Ricezione di beni provenienti da furto: la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi del reato per il capo i).

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Principi generali del giudizio: richiamato tra le norme contestate sulla regolarità del procedimento, ma le censure sul suo punto sono state ritenute generiche.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Regole sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito sulle intercettazioni fosse congrua e non violasse tali principi.

  • Codice di procedura penale, art. 533, comma 1

    Obblighi di motivazione nelle sentenze: la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non affetta da illogicità o contraddittorietà.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: applicazione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione di ricorsi infondati; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le intercettazioni telefoniche possono costituire elemento probatorio decisivo se debitamente interpretate e integrate nel contesto (modalità, imballaggio, istruzioni al corriere, scambi economici), e non richiedono sempre il sequestro materiale della sostanza per provare la compravendita.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (motivazioni congruenti di primo e secondo grado) la Corte di Cassazione può leggere congiuntamente le motivazioni dei giudici di merito e limitare il sindacato alle questioni giuridiche e di motivazione strettamente rilevanti.
  • Le censure generiche che mirano a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio sono inammissibili: il ricorrente deve indicare precisazioni puntuali e specifiche lacune motivazionali per consentire l'esame di legittimità.
  • Per riconoscere la lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 comma 5 è necessaria una valutazione complessiva che consideri qualità, quantità, modalità, mezzi, ruolo e reiterazione: quantità non significativa può essere compensata da modalità e continuità tali da escludere la lieve entità.
  • La rinuncia a un motivo di ricorso determina la perdita di interesse su quel profilo, con conseguente declaratoria di carenza di interesse da parte della Corte.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa grave del ricorrente, restano comunque applicabili le spese processuali e il contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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