Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catania, denunciando: (i) violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'individuazione della condotta, contestando che i giudici avessero fondato la decisione esclusivamente su intercettazioni senza adeguati riscontri e sostenendo che dalle conversazioni emergerebbe solo il dato ponderale e non la qualità della sostanza; (ii) violazione di legge e difetto di motivazione nella mancata configurazione delle condotte previste dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (lieve entità), per mancata prova della qualità dello stupefacente in assenza di sequestri; (iii) diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo poi espressamente rinunciato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi principali sono stati ritenuti generici e diretti a una rivalutazione del merito preclusa alla Corte di legittimità; nei casi di 'doppia conforme' è possibile leggere congiuntamente le motivazioni dei due giudici di merito e, qui, gli elementi intercettivi sono stati ritenuti adeguatamente integrati e interpretati dai giudici di merito (modalità di confezionamento, istruzioni al corriere, consegna della sostanza). Quanto alla contestazione della non applicabilità dell'art. 73, comma 5 (lieve entità), la Corte ha richiamato la necessità di valutare complessivamente mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità: nel caso concreto le condotte non risultano di lieve entità per la reiterazione, l'organizzazione e i rilevanti quantitativi/importi. Il terzo motivo è stato dichiarato privo di interesse per rinuncia. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 in tema di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Art. 73 disciplina il traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che, alla luce di mezzi, modalità, quantità e continuità dell'attività, le condotte non rientrassero nella ipotesi di lieve entità (comma 5) né si dovesse riconoscere la fattispecie diversa invocata (comma 4) per mancanza di prova idonea della qualità e per l'insieme probatorio che attestava consegna e compravendita.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per contestare la partecipazione di Caggeggi in reati commessi con altri.
Codice penale, artt. 624-bis e 625
624-bis primo e terzo comma; 625 primo comma n. 2
Reati predatori (rapina/ estorsione o furto con modalità aggravate) contestati in concorso per il capo relativo all'impossessamento di somma rilevante.
Ricezione di beni provenienti da furto: la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi del reato per il capo i).
Codice di procedura penale, art. 125
Principi generali del giudizio: richiamato tra le norme contestate sulla regolarità del procedimento, ma le censure sul suo punto sono state ritenute generiche.
Codice di procedura penale, art. 192
Regole sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito sulle intercettazioni fosse congrua e non violasse tali principi.
Codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Obblighi di motivazione nelle sentenze: la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non affetta da illogicità o contraddittorietà.
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: applicazione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione di ricorsi infondati; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche possono costituire elemento probatorio decisivo se debitamente interpretate e integrate nel contesto (modalità, imballaggio, istruzioni al corriere, scambi economici), e non richiedono sempre il sequestro materiale della sostanza per provare la compravendita.
- In presenza di una 'doppia conforme' (motivazioni congruenti di primo e secondo grado) la Corte di Cassazione può leggere congiuntamente le motivazioni dei giudici di merito e limitare il sindacato alle questioni giuridiche e di motivazione strettamente rilevanti.
- Le censure generiche che mirano a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio sono inammissibili: il ricorrente deve indicare precisazioni puntuali e specifiche lacune motivazionali per consentire l'esame di legittimità.
- Per riconoscere la lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 comma 5 è necessaria una valutazione complessiva che consideri qualità, quantità, modalità, mezzi, ruolo e reiterazione: quantità non significativa può essere compensata da modalità e continuità tali da escludere la lieve entità.
- La rinuncia a un motivo di ricorso determina la perdita di interesse su quel profilo, con conseguente declaratoria di carenza di interesse da parte della Corte.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa grave del ricorrente, restano comunque applicabili le spese processuali e il contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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